Con Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 vengono disciplinate le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità (già prevista all’art. 13 co 1 del DM 120/2014).
La deliberazione entra in vigore il 4 maggio 2020 ed abroga la circolare prot. n. 1544/Albo/Pres. del 14 dicembre 2012.
Nell'articolo
Cessazione dell’idoneità e possibilità per l’impresa
In caso di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico, l’azienda ha 90 giorni di periodo transitorio nel quale continuare a svolgere l’attività (il legale rappresentante assume le funzioni del Responsabile tecnico) fino alla nomina di un nuovo legale rappresentante con tutti i requisiti previsti per le categorie in cui le aziende possono essere iscritte.
Comunicazione della cessazione: le procedure
All’art. 2 della Deliberazione si richiede all’impresa di dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente della cessazione dell’incarico del responsabile tecnico, nel termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi. A sua volta il responsabile decaduto deve dare comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e non viene esonerato fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico.
Procedure in caso di perdita di idoneità
All’art. 3 si indica che in caso di sopravvenuta perdita di idoneità del responsabile tecnico, la procedura si articola in questo modo:
- La Sezione regionale comunica all’impresa, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’idoneità stessa.
- dal giorno successivo alla data di scadenza dell’idoneità del responsabile tecnico, decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell’articolo 1. La Sezione regionale invia all’impresa, tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del responsabile tecnico.
Limiti all’impresa
In art. 4 si chiarisce che decorso il periodo transitorio di 90 giorni (previsto in art. 1) o i 90 giorni dopo la scadenza dell’idoneità (art.3 comma 2) e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.
Sanzioni
In base all’art.5 le sanzioni procedurali si articolano in tal senso:
-Decorso il termine di cui al comma 1 dell’art. 2, la Sezione avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate
-Decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 1, in assenza di provvedimento della Sezione, relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la Sezione regionale stessa avvia, ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie d’iscrizione interessate.
Responsabile tecnico dei Rifiuti: la normativa su requisiti, svolgimento delle verifiche e cessazione dell’incarico
La Figura del Responsabile tecnico dei Rifiuti è regolato da due Deliberazioni del Comitato gestori
- la Deliberazione n.6/2017 del 30 maggio 2017 detta i Requisiti del responsabile tecnico (in vigore il 16 ottobre 2017).
- la Deliberazione n.7/2017 del 30 maggio 2017 detta i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i Responsabili tecnici – vedi la nostra analisi su InSic.
Responsabile tecnico rifiuti: i requisiti. La Deliberazione n.6/2017 del Comitato Gestori – Aggiornamenti (Delibera 4/2023)
Su InSic l’analisi della Deliberazione n.6/2017 sui requisiti tecnici della figura del Responsabile tecnico dei rifiuti e le sue modifiche.
- La Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 in vigore dal 4 maggio 2020, disciplina le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità (già prevista all’art. 13 co 1 del DM 120/2014). In base alla Deliberazione, l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico vengono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante /i indicato /i dall’impresa.
Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate.
Responsabile tecnico rifiuti e perdita incarico: indicazioni dal Comitato Gestori
Nella Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità
- La Deliberazione n.4 del 25 giugno 2019 in vigore dal 19 luglio 2019, definisce i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche del responsabile tecnico dei rifiuti.
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