Albo gestori

Responsabile tecnico rifiuti: modifiche alla disciplina della verifiche di idoneità

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Con Deliberazione del 25 giugno 2019 n.3 il Comitato Gestori ambientali apporta modifica alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sui requisiti del responsabile tecnico rifiuti.
Le modifiche riguardano le Verifiche d’idoneità dei responsabile tecnico regolate finora all’art. 2 che viene modificato profondamente.

Verifiche di idoneità della vecchia disciplina – Deliberazione n.6/2017

L’articolo 2 della Deliberazione n.6/2017 regola le verifiche di idoneità per il responsabile tecnico: le materie oggetto di verifica sono elencate all’allegato C di quella delibera. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica (comma 2) e la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

Verifiche di idoneità nuova disciplina – Deliberazione 3/2019

La Deliberazione 3/2019 rimuove il comma 3 dell’art.2 della Deliberazione n.6/2017 che prevedeva in caso di mancato superamento della verifica, la possibilità di sostenerla per il medesimo modulo, decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Si aggiunge la previsione del nuovo comma 2 bis: il soggetto in possesso dell’idoneità può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione validi fino a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli, aggiunge il Comitato.
Quanto alla verifica di aggiornamento dell’idoneità (art.2 comma 4): può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (termine indicato al comma 2 dell’art.2) e può decorrere anche dalla data del superamento delle verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione che sono validi fino a 5 anni dal superamento di quelle verifiche stesse (termine indicato nel nuovo comma 2 bis).
Ultima previsione innovativa nel nuovo art.4 bis dell’art.2: se allo scadere del quinquennio, il soggetto non ha superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

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Redazione InSic

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