Modulistica

Riduzione emissioni CO2: nuova modulistica dal MISE

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È disponibile online il modulo per la liquidazione dei crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti» nel sistema sistema europeo per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra nel periodo 2008-2012.
Si tratta, in particolare, degli ulteriori crediti dovuti per il mancato utilizzo di CERs (Certified Emission Reduction) ed ERUs (Emission Reduction Unit) ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal meccanismo.

EU ETS – Sistema di scambio di quote di emissione

Dal 1 gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo del Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell’UE (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS): è la principale misura dell’Unione Europea in attuazione del Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali a maggior impatto sui cambiamenti climatici.

Piccoli emettitori

I piccoli emettitori di gas a effetto serra comunicano annualmente le emissioni prodotte al Comitato ETS. Nel Registro nazionale RENAPE sono elencati tutti i piccoli emettitori esclusi da ETS, lo stato dell’impianto (attivo, chiuso, in sospensione di attività) e le relative “Emissioni consentite”.

Il campo di applicazione del sistema ETS per il III periodo (2013 – 2020)

(fonte ministero dell’Ambiente)
La direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE ha esteso il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra. La direttiva 2009/29/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano recepito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n.111.
Ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato I della direttiva 2009/29/CE, sono ricompresi nel campo di applicazione “Emissions Trading” tutti i tipi di unità, ed in particolare:
caldaie;
bruciatori;
turbine;
riscaldatori;
altiforni;
inceneritori;
forni vari;
essiccatoi;
motori;
pile a combustibile;
unità di “chemical looping combustion”;
torce;
post-combustori termici o catalitici.

Sono ricompresi nel campo di applicazione gli impianti che raggiungono la soglia prevista per l’attività, cioè:
Potenza termica installata di 20 MW;
Capacità produttiva a seconda dell’attività svolta.

Al fine di agevolare la verifica del campo di applicazione la Commissione ha predisposto il documento: “LINEA GUIDA – All’interpretazione dell’Allegato I della direttiva EU – ETS (esclusa aviazione)

Redazione InSic

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