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Rifiuti abbandonati su spiagge e corsi d’acqua: ultime dal Comitato Gestori

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In questa pagina riportiamo tutti i chiarimenti forniti dal Comitato gestori ambientali in materia di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua

Circolare n.11 del 22 novembre 2021

Con la Circolare n.11/2021 il Comitato chiarisce sui casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati  sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

Nei chiarimenti:

  • NO ALL’ISCRIZIONE IN SOTTOCATEGORIA D7 nel caso di attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata  mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento  dei rifiuti, in quanto attività preliminare alla raccolta.
  • NO ALL’ISCRIZIONE IN SOTTOCATEGORIA D7 Nei casi in cui si tratti di operazioni  di  prelievo,  raggruppamento, selezione  e  deposito  preliminari  alla  raccolta  di  materiali  o sostanze naturali derivanti da eventi  atmosferici  o  meteorici o vulcanici, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006: non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’ iscrizione all’Albo.
  • SI ALL’ISCRIZIONE IN SOTTOCATEGORIA D7 se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento
    • della fase di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale
    • della fase di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale.
  • Il Comitato però chiarisce che
    • l’iscrizione ALLA SOTTOCATEGORIA D7 vale per entrambe le fasi di cui sopra
    • se invece si svolge SOLAMENTE la fase di trasporto (di cui sopra) viene richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Circolare n.3/2019

Con circolare n.3 del 21 febbraio 2019 il Comitato gestori fornisce chiarimenti alle imprese sulla loro possibilità, se già iscritte nella categoria 1 dell’Albo alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, Tab. D7, alla delibera stessa.

Risponde il Comitato in un’ottica di uniformità del comportamento delle Sezioni regionali e provinciali a riguardo, riportando innanzitutto quanto già disposto con circolare n. 229 del 24 febbraio 2017.


In quest’ultima si chiariva che se il provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’allegato “D” e qualora l’impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciali previsti, nel provvedimento d’iscrizione viene riportato: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” oppure “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” a seconda della sottocategoria interessata.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della delibera n.8 del 12 settembre 2017, di modifica della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, e con circolare 153/ 2018 è stata ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche le attività della sottocategoria di cui alla tabella Tab. D7, di disporre al momento dell’iscrizione delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

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Redazione InSic

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