Rifiuti assimilati agli urbani, chiarimenti sul regime tariffario comunale

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Il Ministero dell’Ambiente interviene con Circolare n.1/2014, per fornire chiarimenti sul Regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero



Spiega il Ministero dell’Ambiente nella circolare 1/2014, che con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità n.147/2013 si sono sovrapposte più disposizioni in tema di regime tariffario dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, suscitando alcune questioni interpretative. I chiarimenti ministeriali sono rivolti quindi a due commi in particolare: il comma 649 seconda parte e il comma 669 dell’articolo 1 della Legge.
Il comma 649 indica: “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.
Il comma 661 dispone che “II tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”.

Le norme sembrano contraddittorie, ed in effetti il Ministero spiega che mentre la seconda parte del comma 649 dell’art. 1 è stata inserita nell’articolato in Parlamento, in sede di modifica del testo del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri, il comma 661 vi è semplicemente rimasto sin dall’inizio.
Pertanto, secondo il Ministero dell’Ambiente “nell’evidenza del difetto di coordinamento esistente fra le due disposizioni – sia la seconda norma a risultare non coordinata (rectius, non resa conforme) rispetto alla prima, sopravvenuta, e non viceversa”.
In base al principio di ragionevolezza si deve dunque dare la precedenza al disposto dell’art. 1, comma 649 seconda parte, sino ad un chiarimento normativo prossimo, anche allo scopo di prevenire un prevedibile contenzioso a scapito di operatori e aziende, con possibile, e indesiderata, maggiorazione di oneri per spese e interessi.

Secondo il Ministero dell’Ambiente appare chiaro che se, ai sensi dell’art. 1, comma 649, seconda parte, “Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”, potrebbe risultare improvvido espropriare le amministrazioni territoriali del potere e della responsabilità di conciliare, con soluzioni quantificatorie adattate alla specificità dei singoli casi, l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti, per un verso, con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti, per altro verso.

Riferimenti normativi:
Circolare n. 1/2014 – Regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

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Redazione InSic

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