Rifiuti costruzione

Rifiuti da costruzione/demolizione: in Gazzetta il Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto – DM 152/2022

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Con DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 il MiTe (ora MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) approva il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi del Testo Unico ambientale (D.Lgs.n.152/2006) e fissa alcuni obblighi per i gestori dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato.

Il Decreto è in vigore dal 4 novembre 2022.

  • Vediamo i contenuti del Decreto, che cosa si intende per aggregato recuperato, quali criteri permettono all’aggregato di non essere qualificato come rifiuto, gli obblighi dei gestori anche nel periodo transitorio disposto per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152: il mercato dell’aggregato recuperato

Cosa si intende per «aggregato recuperato»?

In base al Regolamento (Decreto 27 settembre 2022) sono i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero.

 Il Decreto ammette l’esistenza di un mercato per l’aggregato recuperato che viene comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale.

Tale materiale possiede un effettivo valore economico ed è utilizzato per scopi specifici che andavano regolamentati in considerazione degli impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente.

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152: contenuto del Regolamento sui rifiuti da costruzione

il Decreto riporta

  • in Allegato 1 i criteri in base ai quali tali rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato (i cui criteri sono a loro volta definiti nel medesimo allegato). In via preferenziale i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva;
  • In Allegato 2 gli scopi specifici per i quali utilizzare l’aggregato recuperato;

In articolo 5 il Decreto regola la compilazione delle Dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni e gli obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato. Inoltre, cita e fornisce alcune indicazioni sul Sistema di gestione Qualità (art.6).

Stabilisce (art.6) il Monitoraggio dell’applicazione del regolamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore e anche ai fini di una revisione dei criteri  di cessazione della qualifica di rifiuto di questi particolari rifiuti.

Aggregato recuperato: quali rifiuti sono ammessi? DM 27 settembre 2022

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente

  • i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 dell’Allegato 1 del DM 27/9/22;
  • e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2;
  • le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni (artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del Testo Unico ambientale).

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Aggregato recuperato: quali verifiche sui rifiuti in ingresso?

Nell’Allegato 1 si specifica che i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari. produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento. Tale sistema va integrato nel sistema di gestione ambientale (EMAS o 14001).

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.

Obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato

Il DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 obbliga (art.5) il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato che coincide con il gestore dell’impianto autorizzato, alla

  • corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
  • rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accerti il rispetto dei criteri (art.2) per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto
  • conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale,
    • copia della dichiarazione sostitutiva anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo
    • un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802;
  • applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata per dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento.

Regolamento rifiuti da costruzione DM 27 settembre 2022: norme transitorie per gli operatori

Per agevolare l’adeguamento, il Decreto prevede un periodo transitorio di 180 giorni (art.8) dall’entrata in vigore per permettere ai produttori di presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del Testo Unico ambientale indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.

Nel frattempo:

  • per le procedure semplificate continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998
  • i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione (ex art. 216 Testo Unico ambientale) o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. n.,152/2006.

Decreto rifiuti da costruzione/demolizione: definizioni

Il Decreto fornisce alcune importanti definizioni che individuano correttamente il campo di applicazione del Decreto 27 settembre 2022.

  1. Cosa si intende per «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione»?

    In base al Regolamento (Decreto 27 settembre 2022) sono i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al Regolamento.
    Gli «altri rifiuti inerti di origine minerale» sono quelli  non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo.

  2. Cosa si intende per «rifiuti inerti»?

    In base al Regolamento (Decreto 27 settembre 2022) sono i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;

  3. Quali sono le caratteristiche dei «rifiuti inerti»?

    I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

  4. Cosa si intende per « lotto di aggregato recuperato»?

    È un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

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La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti, EPC Editore, ottobre 2021 (III ed.), Sassone Stefano

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Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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Antonio Mazzuca

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