Impianti fotovoltaici

Rifiuti da impianti fotovoltaici: come gestirli? Aggiornate le Istruzioni ministeriali 2022

3521 0

I pannelli solari fotovoltaici seguono regole specifiche per il loro smaltimento: il Ministero della Transizione ecologica ha aggiornato le Istruzioni Operative 2022 per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia.

Le istruzioni sono state approvate con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022 che recepisce le indicazioni fornite con Legge 233/2021 di conversione del  DL 152/2021 il “Decreto attuativo del PNRR sulla copertura dei costi di gestione dei RAEE . Il GSE, insieme al Ministero della Transizione Ecologica – DG Economia Circolare organizzerà a settembre incontri informativi pubblici on-line sulle nuove Istruzioni.

  • Di seguito spieghiamo cosa sono i RAEE da impianti fotovoltaici, come vengono classificati, chi è il Responsabile della loro gestione e come funziona la Procedura di smaltimento secondo le Istruzioni ministeriali aggiornate al 2024 che valgono per quegli impianti che beneficiano delle tariffe incentivanti previste dai Conti Energia.

Gestione dei RAEE fotovoltaici da impianti “incentivanti”: come funziona?

La gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, riferisce agli artt. 24- bis e 40 del D.lgs. 49/2014.

Il Gestore dei Servizi Energetici − GSE S.p.A. trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli per garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto.

Smaltimento Pannelli fotovoltaici: normativa su garanzie finanziarie D.Lgs. 118/20 e 152/21

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, prevede, all’art.1, comma 1, lett. c), che “i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria,  prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione […]”.

Il D.L. 6 novembre 2021, n.152 «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (entrata in vigore il 1° gennaio 2022), prevede l’estensione del processo di trattenimento delle quote a garanzia (o, in alternativa, di esercitare l’opzione prevista dall’art.1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 118/2020) anche per gli impianti incentivati ai sensi del IV e del V Conto Energia, precedentemente esclusi in quanto regolamentati, in materia di fine vita dei moduli fotovoltaici, dai relativi Decreti di incentivazione della fonte solare.

Istruzioni operative per smaltimento pannelli fotovoltaici 2022

Le istruzioni sono state approvate con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022

Le Istruzioni riferiscono alla gestione tecnico-amministrativa del processo di trattenimento delle quote finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dagli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

A quali impianti si applicano le Istruzioni RAEE fotovoltaici 2022?

La procedura è stata resa uniforme e viene quindi applicata, in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014,ai pannelli fotovoltaici di tutti gli impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti o “Conto Energia”, di seguito elencati:

  •  I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
  •  II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
  •  III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
  •  IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011);
  •  V Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

Istruzioni operative per smaltimento pannelli fotovoltaici: le novità 2022

Rispetto alla precedente versione, il Documento diffuso dal MITE prevede che:

  • il valore della quota trattenuta dal GSE sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento;
  • le nuove tempistiche e le modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020. Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento
  •  per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal GSE (10 €/modulo) e l’invio al GSE dell’Allegato 8.3. Tale Allegato che riporta la Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo presenta una nuova sezione da compilare.

Aggiornamenti 2024 alle Istruzioni operative fotovoltaico 2024:
le novità della nuova versione

Il MASE nel novembre 2024 ha pubblicato una nuova versione delle Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (https://www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti) degli impianti incentivati in Conto Energia

Le principali novità prevedono:

  • che il valore della quota trattenuta dal GSE sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento;
  • le nuove tempistiche e le modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020. Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento.

In merito a quest’ultimo punto si specifica che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare. Inoltre, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal GSE (10 €/modulo) e l’invio al GSE dell’Allegato 8.3.

RAEE fotovoltaici: definizioni, distinzioni e obblighi

Riportiamo di seguito alcune domande chiave per comprendere le distinzioni fra RAEE fotovoltaici ai fini del loro smaltimento.

  1. RAEE fotovoltaici “domestici”: definizione?

    In base all’art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014  (Decreto RAEE) i “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (o “RAEE fotovoltaici”) sono i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.

  2. RAEE fotovoltaici “professionali” – definizione?

    In base all’art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014  tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali.

  3. Cosa si intende per Pannello fotovoltaico domestico?

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Questi pannelli vanno conferiti ai “Centri di Raccolta” nel raggruppamento n. 4 dell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185”;

  4. Cosa si intende per Pannello fotovoltaico professionale?

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW”;

  5. Chi è il Responsabile per la gestione dei RAEE fotovoltaici?

    Ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti  è il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del “Conto Energia” .
    Tale soggetto procede direttamente al loro trattamento oppure li consegna a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

  6. Quali sono gli obblighi del Responsabile dei RAEE fotovoltaici

    In base all’art. 192 del Codice Ambiente sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che chiunque violi tale norma, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste, “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it