Entra in vigore il 16 giugno 2023 il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213 di modifica e integrazione del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 il decreto che, in materia di gestione rifiuti ha recepito le recentissime direttive (UE) 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sui sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in modifica al Codice Ambiente.
Il Governo ha approvato definitivamente il testo del Decreto correttivo (che tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari), come riporta l’ultimo Consiglio dei Ministri del 21/12/2022.
- Cosa prevede il Decreto 116/2020? E quali sono le novità introdotte dal prossimo decreto correttivo?
Nell'articolo
Decreto 116/2020: le modifiche al Codice Ambiente
Il Decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020 fa parte de decreti di attuazione del Pacchetto Economia Circolare adottato dall’Unione europea a luglio del 2018 con l’obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035.
Il Decreto è di fatto un correttivo del Codice Ambiente e modifica (artt. 1-4 e 8) la Parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (ed allegati). Inoltre, abroga (art.7) altri articoli del D.Lgs. n.152/2006 oltre a modificare (art.5) il decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 sulla “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
Il Decreto impone poi (art.7) entro il 5 gennaio 2023 l’adeguamento alle nuove regole materia di responsabilità estesa del produttore a quei soggetti sottoposti a tale regime di responsabilità ed istituiti prima del 26 settembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto). Le modifiche statutarie andavano comunicate entro il 1° giugno 2022.
D.Lgs. 116/2020: approfondimento sulle disposizioni
Per comprendere tutte le modifiche apportate dal D.Lgs. n.116/2020 e la sua portata, si veda il seguente articolo di approfondimento sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro (scopri come abbonarti per accedere all’articolo).
Rivista Ambiente e Sicurezza sul lavoro | Mar/Apr | 2022 | Gestione dei rifiuti e sistema di tracciabilità: le ultime modifiche introdotte in tema di responsabilità | Andrea Quaranta |
Il Decreto legislativo 213/2022 di modifica alDecreto 116/2020
Il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213 contiene anch’esso una serie di modifiche alla Parte IV del Codice Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nei titoli I, II e III, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il Codice dell’ambiente.
Il decreto contiene 10 articoli (al momento): ecco le principali novità su
Responsabilità estesa del produttore
Nelle Disposizioni generali (art. 1) ci sono le modifiche alla disciplina generale dei rifiuti recata dal capo I del titolo I della parte IV del Codice dell’ambiente: in particolare
- la modifica dell’art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell’inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.
- modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori) da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione;
- incentivi all’autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno;
- modifica ad alcune definizioni del Codice in particolare la modifica recata dalla lettera c) dell’art. 183, volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell’ambito di attività di impresa;
- modifica al comma 3-sexies dell’art. 184-ter del Codice prevedendo l’obbligo con cadenza annuale, per l’ISPRA, di redigere una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, con comunicazione al MiTE entro il 31 dicembre.
- modifica al comma 3 dell’art. 184 per escludere dal novero dei rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) i rifiuti prodotti:
- da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali (lettera a) del comma in esame);
- nell’ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.
- Il comma 10 novella la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell’art. 188-bis del Codice con riferimento al RENTRI (l’art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 aveva riportato all’interno del Codice dell’ambiente (mediante la riscrittura dell’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dall’art. 6 del D.L. 135/2018.
- apporta modifica all’articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti
- modifica all’art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all’entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale.
Gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (art.2)
L’art. 2 interviene sulla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati (disposizioni previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 152/2006).
- corregge alcuni refusi contenuti nell’art. 195 in cui si disciplinano le competenze dello Stato in materia;
- interviene sull’art. 197, lett. d), che disciplina le competenze attribuite alle province per l’individuazione, in particolare, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, specificando che le province individuano tali siti in base ai criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento, dettati dai piani regionali di gestione dei rifiuti.
Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti (art. 3)
L’art. 3, che interviene sulle disposizioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006), modifica l’art. 205 del Codice che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.
La norma introduce il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179.
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 4)
L’art. 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione
degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs.
152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l’articolo 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare
determinate procedure. In particolare:
- ribadisce l’esclusione dall’autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall’art. 185-bis;
- prevede l’invio della comunicazione dell’autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle
autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico; - sopprime la norma sulla riduzione della TARI per l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, in quanto ricollocata, più coerentemente, all’art. 182-ter (Rifiuti organici) dal comma 4 dell’art. 1 dello schema in esame.
Semplificazioni per il recupero di rifiuti (art. 5)
L’art. 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs. 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l’esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.
Gestione degli imballaggi (art. 6)
L’articolo 6 consta di 10 commi e novella taluni articoli (gli artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222,
223, 224 e 225) del D. Lgs. n. 152 del 2006, afferisce alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati), Titolo II (Gestione degli imballaggi).
Gestione di particolari categorie di rifiuti (art. 7)
L’articolo 7, che si compone di tre commi, reca novelle agli articoli 230, 232 e 237 del Codice dell’Ambiente in materia di particolari categorie di rifiuti.
- Il comma 1 dell’articolo 7 riduce da cinque anni a tre anni la durata dell’obbligo di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti. Tale valutazione va fatta entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e che la documentazione relativa alla valutazione deve essere conservata insieme ai registri di carico e scarico.
- Si aggiorna il riferimento normativo alla disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico attualmente presente al comma 1 dell’articolo 232 del decreto legislativo 152/2006; pertanto si fa riferimento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, anziché al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
- Il comma 3 novella i commi 1, 4 e 6 dell’articolo 237 sulle prescrizioni riguardanti i sistemi di gestione che, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivano il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti stessi.
- novella al testo del comma 1 dell’articolo 237 del decreto legislativo 152/2006, ove si precisa che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue
Elenco dei rifiuti (art. 8)
L’articolo 8 modifica l’Allegato D (recante l’Elenco dei rifiuti) della Parte IV (Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D. Lgs. 152/2006. Ciò al fine – rileva la Relazione illustrativa – di
allineare il contenuto dell’Allegato in parola alla decisione 2014/955/UE, consentendo agli operatori la
corretta classificazione dei rifiuti.
Sistema sanzionatorio (art.9): dal 1° gennaio obbligo etichettatura degli imballaggi
La modifica riguarda il comma 1 novella l’articolo 219 del Codice, fissando al 1° gennaio 2023 la
decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballaggi recati dall’articolo 219. Si
tratta di adeguamenti alle modalità stabilite dalla normativa tecnica adottata dall’Unione Europea. In
particolare, i produttori saranno obbligati ad indicare la natura dei materiali da imballaggio utilizzati.
Abrogazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Mite
L’articolo 10 dell’atto del Governo cancella la norma istitutiva del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Mite, cui finora sono stati tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché taluni altri soggetti che si occupano di rifiuti non pericolosi.
Inoltre, si abrogano i versamenti di diritti di segreteria e di contributi annuali finalizzati ad
assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
Ricordiamo che è attualmente in Gazzetta il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti – DM 59/2023
Per un esame del Decreto suggeriamo la consultazione della Relazione Illustrativa realizzata dalla Camera con il Testo provvisorio e le modifiche in vista, articolo per articolo alla Parte IV del Codice Ambiente.
Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente
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La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
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Edizione: ottobre 2021 (III ed.)
- Vademecum dell’ambiente
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Edizione: maggio 2020 (IV ed.)
- InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.
Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata
Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma
Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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