Rifiuti ecotossici: il DL Ambiente armonizza le classificazioni

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Dopo il tumultuoso iter parlamentare, il DL 25 gennaio 2012 n. 2, è stato finalmente convertito nella Legge n. 28 del 24/03/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”.
La norma, pubblicata sulla GU n. 71 del 24/03/2012, e in vigore dal 25 marzo 2012, prevede tra le novità più salienti:
-l’anticipo al 31.12.2012 (non più 31.12.2013) della data entro cui il ministero dell’Ambiente, dovrà adottare il programma nazionale di prevenzione rifiuti e l’obbligo, a partire dal 31.12.2013, di presentare alle Camere e con cadenza annuale, una relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
-la proroga al 31 dicembre 2012 (non più 31 luglio 2012) della data a cui scatta l’obbligo di utilizzare sacchetti monouso conformi alla norma Uni EN 13432:2002: “A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore”.
Infine, una importante modifica in materia di rifiuti pericolosi, all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i. (T.U ambientale) che viene attuata attraverso la sostituzione del punto 5 con il seguente:
“Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.
L’edizione 2011 dell’ADR assegna la classe 9 alle “Materie e oggetti pericolosi diversi” e, nello specifico, assegna i codici di classificazione M6 ed M7 rispettivamente alle Materie pericolose per ambiente acquatico liquide e alle Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide identificate, rispettivamente, dai numeri ONU 3077 e 3082
Con questa disposizione viene finalmente realizzata, per tale classificazione, la più completa armonizzazione, non solo con i criteri della normativa relativa al trasporto su strada di merci pericolose, e quindi anche di rifiuti soggetti all’ADR, ma anche con il sistema classificatorio dei chemicals armonizzato a livello globale e noto come GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato oramai in tutti i Paesi e dalla maggior parte delle norme di settore associate alla gestione delle sostanze e delle miscele pericolose.

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Redazione InSic

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