Rifiuti da fumo: un decreto regola sanzioni e campagne informative

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Con Decreto del 15 febbraio 2017 del Ministero dell’Ambiente (di concerto con il Ministero dell’Interno e dell’Economia/Finanze) si forniscono alcune disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

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Sanzioni per abbandono rifiuti da fumo
Il Decreto definisce le modalità attuative dell’art. 263, comma 2-bis, del Codice Ambiente, che stabilisce che il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 255, comma 1-bis (che indica la sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo) va versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente. Il restante 50% è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano”.

La ripartizione del Fondo
Il DM 15/2/2017 disciplina per l’appunto, la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.
Tali somme, in via prioritaria e comunque non in misura inferiore al cinquanta percento, sono impiegate per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale, definite dall’art.3 del DM 15/2/2017 ai sensi dell’art. 232 bis del D.Lgs. n.152/2006: sono i produttori di prodotti da fumo ad attuare, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente, campagne per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Tali campagne possono essere attuate dai produttori di fumo in via autonoma o anche in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di enti aventi tra i loro scopi la tutela dell’ambiente nonché di altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità, attraverso i canali ritenuti più idonei ed indipendentemente dalla possibilità di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente.

Installazione dei raccoglitori
All’art.4 del Decreto si indica anche che i comuni, nell’ambito dei proventi ricevuti e sempre nealla possibilità di aggiungere altre risorse, possono installare una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. Su ogni raccoglitore andranno indicate informazioni sui danni all’ambiente causati dall’abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti; quelli installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all’usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l’ingresso di acqua.

>Riferimenti normativi:
DECRETO 15 febbraio 2017 del MINISTERO DELL’AMBIENTE
Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.
(GU n.54 del 6-3-2017)

Redazione InSic

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