Rifiuti: la Commissione stabilisce le regole di calcolo e comunicazione dati

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Con Decisione 2019/1004 la Commissione UE stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti) art.11 e fissa per gli Stati il termine di comunicazione della relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’art.11, per l’anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per il 2018 e, se del caso, per il 2019 andranno presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento.
Sotto le indicazioni della Commissione per il Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo, di rifiuti urbani riciclati in corrispondenza del punto di calcolo, immessi nel trattamento aerobico o anaerobico e il calcolo dei metalli riciclati separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani.

Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo

In base alle disposizioni dell’art.2 della Decisione, la quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.

Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all’articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2008/98/CE

Quanto al Calcolo dei rifiuti urbani riciclati (art.4), la quantità quella dei rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo (art.3) e include i materiali interessati oltre a materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l’operazione di riciclaggio specifica.
In Allegato I si indicano i punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati.
Se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell’operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall’impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati.
Al punto 4 si indicano altri criteri per garantire il calcolo nel caso in cui di rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare (punto 5) o se vengono mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo (punto 6) e subiscono un ulteriore trattamento preliminare.
Al punto 7 il caso in cui i rifiuti urbani vengono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia o se i rifiuti non vengono utilizzati per questo scopo o per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento

Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati

La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell’operazione di riciclaggio o successivamente, stabilisce l’art.4.
Dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto se:
-sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte;
-sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE;
-sono stati differenziati e riciclati alla fonte. Si veda la metodologia indicata in Allegato II della Decisione 2019/1004.

Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani

In base all’art.5 della Decisione 2019/1004, la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo.

Raccolta dati

La Decisione ricorda (art.7) che i dati sui rifiuti possono essere ottenuti dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti o attraverso registri elettronici o sulla base di indagini che devono essere condotte a intervalli regolari e specificati basate su campioni rappresentativi della popolazione. I dati vanno poi comunicati (art.8) dagli Stati in una relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 11, nel formato riportato nell’allegato V della Decisione o nel formato di cui all’Allegato VI in caso di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti.

Riferimenti normativi:

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1004 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2019
che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione.

Redazione InSic

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