In questa pagina seguiamo da vicino i chiarimenti del Comitato gestori sul rinnovo dell’iscrizione all’Albo delle imprese, ai sensi del Regolamento 120/2014.
Nell'articolo
Circolare 10/2022 – chiarimento su tempistiche istruttoria
Con Circolare 10 del 21 dicembre 2022 il Comitato chiarisce sulle tempistiche conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo dell’iscrizione prescritto in art. 22 del D.M.120/2014.
Uno dei quesiti pervenuti al Comitato riguarda la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo: si estende anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale?
Secondo il Comitato chiarisce che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista.
Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.
Art. 15 Procedimento d'iscrizione all'Albo ... 10. Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.
Art. 22 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo 1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni. 2. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'. 3. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente. 4. I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
Circolare 4/2017
Con Circolare n.411 del 6 aprile il Comitato Gestori ambientali risponde alla richiesta di chiarimenti circa il rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5.
I quesiti pervenuti riguardano i casi in cui una determinata impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe, si trovi, in sede di rinnovo dell’iscrizione, a posizionarsi, per effetto della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), in una diversa classe o sotto-categoria specifica rispetto alle precedenti.
Secondo il Comitato gestori
Il Comitato nazionale ritiene che il rinnovo dell’iscrizione all’Albo per le attività previste dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, con l’eventuale inserimento in una diversa classe e sotto-categoria specifica rispetto alle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.
La Deliberazione n.5/2016
Con la Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), il Comitato Gestori ambientali indica i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi). Si indicano, in relazione alle classi d’iscrizione, la dotazione minima dei veicoli per lo svolgimento delle attività sulla base della portata utile complessiva dei veicoli, così da agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie introducendo limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell’idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare.
Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
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