Albo gestori

Rinnovo iscrizione Albo Gestori: tutti i chiarimenti del Comitato Gestori (Circolare 10/22)

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In questa pagina seguiamo da vicino i chiarimenti del Comitato gestori sul rinnovo dell’iscrizione all’Albo delle imprese, ai sensi del Regolamento 120/2014.

Circolare 10/2022 – chiarimento su tempistiche istruttoria

Con Circolare 10 del 21 dicembre 2022 il Comitato chiarisce sulle tempistiche conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo dell’iscrizione prescritto in art. 22 del D.M.120/2014.

Uno dei quesiti pervenuti al Comitato riguarda la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo: si estende anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale?

Secondo il Comitato chiarisce che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista.

Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.

   Art. 15   Procedimento d'iscrizione all'Albo
...
10. Qualora l'iscrizione sia  sottoposta  a  garanzia  finanziaria,
l'interessato, entro il termine di decadenza di  novanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di  cui  al  comma  7,  e'  tenuto  a
presentare  alla  sezione  regionale  o   provinciale   la   garanzia
finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17.  La  sezione
regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro  trenta
giorni dalla ricezione della stessa  e  formalizza  il  provvedimento
d'iscrizione. 
 Art. 22 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo 
 
  1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a  rinnovare
l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla  data  di  efficacia
dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione
regionale o provinciale, ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la  permanenza  dei
requisiti  previsti.  Le  imprese  e  gli  enti  iscritti  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione  di
rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni. 
  2. La domanda di rinnovo  dell'iscrizione  deve  essere  presentata
cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti
per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'. 
  3.  Nel  rispetto  delle  normative   comunitarie,   in   sede   di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo  dell'iscrizione
all'Albo,  le  imprese  che  risultino  registrate   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  25  novembre  2009,  o  certificati  UNI-EN  ISO  14001  possono
sostituire    il    nuovo    provvedimento    di    iscrizione    con
autocertificazione resa alla  sezione  regionale  o  provinciale,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. Detta autocertificazione  deve  essere  accompagnata  da  una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei
suddetti regolamenti, nonche' da una denuncia di  prosecuzione  delle
attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e  delle
attrezzature  alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con
allegata certificazione dell'esperimento delle prove  previste  dalla
normativa vigente. 
  4. I contenuti dell'autocertificazione e  della  documentazione  da
allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con  deliberazione  del
Comitato nazionale. 

Circolare 4/2017

Con Circolare n.411 del 6 aprile il Comitato Gestori ambientali risponde alla richiesta di chiarimenti circa il rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5.
I quesiti pervenuti riguardano i casi in cui una determinata impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe, si trovi, in sede di rinnovo dell’iscrizione, a posizionarsi, per effetto della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), in una diversa classe o sotto-categoria specifica rispetto alle precedenti.

Secondo il Comitato gestori
Il Comitato nazionale ritiene che il rinnovo dell’iscrizione all’Albo per le attività previste dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, con l’eventuale inserimento in una diversa classe e sotto-categoria specifica rispetto alle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.

La Deliberazione n.5/2016

Con la Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), il Comitato Gestori ambientali indica i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi). Si indicano, in relazione alle classi d’iscrizione, la dotazione minima dei veicoli per lo svolgimento delle attività sulla base della portata utile complessiva dei veicoli, così da agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie introducendo limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell’idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare.

Le Categorie dell’Albo Gestori

Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Redazione InSic

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