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Riutilizzo di rifiuti in forma semplificata: in Gazzetta il Regolamento 119/2023

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Con DECRETO 10 luglio 2023, n. 119 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA approva il Regolamento per le condizioni del “riutilizzo in forma semplificata” dei rifiuti, previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente, TUA).

A quali rifiuti si applica, quali sono le condizioni per il riutilizzo ed i requisiti degli operatori del settore?

Passiamo in rassegna gli articoli del Regolamento.

Il Regolamento per i prodotti da riutilizzo- DECRETO 10 luglio 2023, n. 119

L’articolo 216 del Testo Unico Ambiente regola la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero, che rimandava all’art. 214-ter per la «Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata».

Il comma 2 dell’art. 214-ter del TUA richiedeva un decreto ministeriale specifico (il DM 119/2023) che disciplinasse le modalità operative (art.3), le dotazioni tecniche e strutturali (art.4), i requisiti minimi di qualificazione degli operatori (art.5) necessari per l’esercizio delle operazioni, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, e le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Gli Allegati del Decreto 119/2023

Il Regolamento sulle attività di riutilizzo dei rifiuti contiene due Allegati fondamentali:

  • Allegato 1 sulle Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro;
  • Allegato 2: il Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo.

Rifiuti esclusi dal Regolamento

Il Regolamento non si applica (art.2) a:

  • rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  •  RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  •  prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • veicoli fuori uso.
  • rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici

Monitoraggio delle attività di riutilizzo dei rifiuti

In base all’articolo 9 del Regolamento, le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.

Centri per il riutilizzo dei rifiuti: possono ancora operare?

Sì, il Regolamento, all’articolo 10 stabilisce che i centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.

Quali rifiuti possono essere riutilizzati (art. 3 del Regolamento 119/23)?

In base all’articolo 3 del Regolamento, le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5 (vedi articolo 7 e sotto le indicazioni specifiche).

Come garantire la Conformità del Prodotto preparato per il riutilizzo?

Il Prodotto preparato per il riutilizzo è conforme al Regolamento, quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

Il prodotto (o il suo imballaggio) viene munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Come svolgere le operazioni per il riutilizzo dei rifiuti?

In base all’articolo 3 del Regolamento, le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle indicazioni del TUA: articolo 216, commi 1 e 2, articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.

L’articolo individua in 90 giorni il termine per lo svolgimento dei controlli sulla conformità al Regolamento da parte della PA competente (scendono a 60 gg per i RAEE), dal momento del ricevimento della Comunicazione di inizio attività a firma del gestore (in Allegato 2 il Modello per la Comunicazione).

La Comunicazione delle azioni per il riutilizzo dei Rifiuti (art.4 del Regolamento 119/23)

La Comunicazione prevista in articolo 3 del Regolamento, indica (art. 4 comma 3) le azioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere, comprese le norme tecniche rispettate e le condizioni specifiche individuate all’Allegato 1 del Regolamento. Inoltre, contiene una Relazione (art. 4 comma 4) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa sulle caratteristiche dell’impianto in cui si effettuano le attività ed Elaborati grafici e Dichiarazioni sostitutive (art. 4 comma 5) richiesti nel Modulo di Comunicazione stesso.

La Comunicazione dura cinque anni (art.4 comma 9) ed è rinnovabile anche in caso di variazioni dei dati comunicati dal Gestore dell’attività di riutilizzo dei rifiuti.

Quali sono i requisiti dei gestori delle attività di recupero di rifiuti? (Art.5 del Regolamento 119/23)

Il Regolamento li individua in articolo 5: oltre a essere cittadino europeo o di stato terzo con domicilio in Italia e senza essere sottoposto a interdizione o inabilitazione (vedi commi 1 e 2 dell’art.5), gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale indicati in Allegato 1 al Regolamento (paragrafo 4) e attesati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla Comunicazione

Quali sono le dotazioni dei Centri per il riutilizzo dei rifiuti? (Art.6 del Regolamento 119/23)

Il Regolamento individua all’articolo 6 le caratteristiche dei Centri di preparazione per il riutilizzo rimandando all’Allegato 1 del Regolamento. Il Regolamento indica anche un catalogo di rifiuti che possono essere trattati entro le quantità massime ivi individuate.

Il Decreto regola anche uno Schedario (art.6 comma 2), da conservare per cinque anni (comma 4) e suddiviso in tre sezioni (comma 2), finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate.

Allo Schedario sono allegati i formulari di identificazione dei rifiuti ed il documento di trasporto (comma 3).

La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo è pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti (comma 5) e la quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui all’Allegato 1 e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.

Riutilizzo dei RAEE: normativa di riferimento (Art.7 del Regolamento 119/23)

Nell’Articolo 7 il Regolamento si occupa delle attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, che richiamano la norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4 che regola anche le caratteristiche e le dotazioni tecniche dei centri di preparazione. Per le attività di preparazione per il riutilizzo, i gestori delle attività devono comunque seguire i requisiti del Regolamento (Allegato 1 paragrafo 4) anche in termini di aggiornamento professionale biennale, a cura del Centro di coordinamento RAEE.

Cos’è il PPRAEE?

Per «PPRAEE» si intende il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE che viene reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione apposta dall’operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.

Il gestore (comma 6 dell’art.7) dovrà garantire che il PPRAEE sia sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicuri le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.

Quale garanzia per PPRAEE?

I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.

Il gestore è tenuto a iscrivere il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell’elenco e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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