Rumore ambientale: Decreto 42/2017, le modifiche alla disciplina sull’inquinamento acustico

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In Gazzetta Ufficiale (n.79 del 4-4-2017) sono stati pubblicati i due decreti in materia di inquinamento ambientale annunciati durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 17 febbraio.
Il D.Lgs. n. 41/2017 e D.Lgs. n.42/2017 sono due decreti di adeguamento alla disciplina UE in materia in materia di (rispettivamente) macchine rumorose operanti all’aperto e rumore ambientale.

Rumore ambientale: il Decreto Legislativo n.42/2017

Il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 prevede l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico come richiesto dalla Legge Europea (L.n.161/2014) e come riportato dal Consiglio dei Ministri.

Il decreto mira a:

  • ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale,
  • risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore.

Rumore ambientale: modifiche dal D.Lgs. n.42/2017

Le modifiche riguardano il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 che da attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Mappe Acustiche: rinvio al 30 giugno 2017

In particolare segnaliamo (modifiche all’art.3 del D.Lgs. n.194/2005) il rinvio al 30 giugno 2017 per la trasmissione (alla regione o alla provincia autonoma competente) delle mappe acustiche strategiche ed i dati dell’anno solare precedente da parte delle autorità individuate dalla regione/società o enti gestori di servizi pubblici nel caso di:

  • infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, da parte di società/enti gestori
  • servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.

Come redigere le Mappature acustiche

Le mappature acustiche (nuova comma 5 bis) vanno redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell’ISPRA. Tali mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche vanno riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.

Sull’argomento si veda il nostro aggiornamento:

Rumore ambientale e Piani di azione

Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati (vedi comma 7), le attività di verifica verranno svolte dal Ministero dell’ambiente e potranno avvalersi, ove necessario, del supporto dell’ISPRA.

Cosa sono i Piani di Azione per il rischio rumore

I piani d’azione previsti ai commi sopracitati recepiscono
• i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell’esercizio delle relative infrastrutture,
• i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,
• i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico.

Piani d’azione e rinvii per la comunicazione alle Regioni

Previsto un rinvio al 18 luglio 2018 per la comunicazione dei piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli agglomerati (aggiornamenti entro il 18 aprile 2023 e ogni 5 anni) si aggiunge tale scadenza anche nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali.

Anche in questo caso, nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica saranno svolte dal Ministero dell’ambiente ma le regioni o le provincie autonome potranno avvalersi, ove necessario, del supporto dell’ISPRA.

Un prossimo decreto del Ministero dell’ambiente, adottato su proposta dell’ISPRA, stabilirà le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Per queste zone si vedano le scadenze nuove indicate al 31 maggio 2020 (e, successivamente, ogni cinque anni) dall’art.7 del D.Lgs. n.194/2005 (come modificato dal D.Lgs. n.42/2017).

Descrittori acustici

ll’art.7 del D.Lgs. n.42/2017 si indica che a decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell’applicazione dell’allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall’allegato alla direttiva (UE) 2015/996.

La Commissione per la tutela dell’inquinamento acustico

L‘art. 8 istituisce una Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Svolgerà compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di

  • recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE,
  • definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea,
  • controllo della modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell’ambito della normativa nazionale, per un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica
  • aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici (vedi intra art.8).

Sorgenti sonore e valore di attenzione: nuove definizioni

In attuazione della Legge Europea bis viene prevista anche una modifica della disciplina delle sorgenti sonore: l’art. 10 del D.Lgs. n.42/2017 modifica il comma 2 dell’art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Si aggiunge la definizione di “sorgente sonora specifica” ovvero sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale (vedi nuova lettera d bis).

Per “valore di attenzione”: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all’articolo 9.

Valore limite di immissione specifico

Si inserisce anche la definizione di “valore limite di immissione specifico”: il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
Vengono poi sostituite le lettere «, h) e h-bis)» ed è aggiunta una previsione specifica:

«Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell’articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d’uso della zona stessa.».

Relazione sullo stato acustico del Comune

Ulteriori modifiche riguardano poi l’art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447: sostituito il comma 5 che detta i termini per la presentazione da parte del Comune con popolazione superiore a centomila abitanti, della relazione quinquennale sullo stato acustico del comune, che va trasmessa in regione entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni.

All’art. 8 della L. n.447/1995 si richiede che “La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all’immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 10, comma 5, primo periodo” (nuovo comma 2 bis).

Fonti di emissione sonora: regolamenti in vista

L’art. 14 del D.Lgs. n.42/2017 modifica l’art.11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447: il nuovo comma 1 annuncia l’adozione prossima di uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.
L’art. 16 e 17 del D.Lgs. n.42/2017 annunciano gli aggiornamenti dei decreti regolanti le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e le attività sportive.

La figura del tecnico competente

Gli artt. 20 e sgg riguardano invece le figure del Tecnico competente: individuati i criteri generali per l’esercizio della professione: previsto un riferimento ad un elenco nominativo dei soggetti abilitati (la domanda per l’iscrizione viene riportata all’allegato 1 del D.Lgs. n.42/2017); l’art. 21 del decreto regola i dettagli della gestione dell’elenco mentre l’art. 22 indica i requisiti per l’iscrizione; all’art. 23 le caratteristiche del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento.
In base all’art. 25, regioni e province autonome in via transitoria applicheranno la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica già presentate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.42/2017 e ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto risultano iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente.

Fino alla data di emanazione delle linee guida sull’inserimento dei dati (oggetto di un prossimo decreto), le regioni comunicheranno al Ministero dell’ambiente, con cadenza semestrale e in formato digitale i dati da inserire nell’elenco.

Inquinamento acustico: normativa

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
(GU n.79 del 4-4-2017)

Redazione InSic

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