RAEE

Semplificazioni RAEE: il Comitato Gestori abroga la Categoria 3-bis

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Addio alla Categoria 3-bis dell’Albo Gestori ambientali: dopo il Centro di Coordinamento RAEE anche il Comitato Gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Decreto infrazioni 2024) convertito con Legge 14 novembre 2024, n. 166 con propria Circolare n.3 del 25 novembre 2024. Il Decreto convertito porta con sé diverse novità per il mondo dei RAEE che abbiamo visto nei giorni scorsi (vedi a fine notizia).

Ecco cosa aggiunge il Comitato in particolare sulla categoria 3bis che racchiudeva gli operatori del mondo RAEE.

Decreto Salva-Infrazioni 2024 – cosa prevede in materia di RAEE

Il Comitato ricorda che il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 ai commi 7 e 10 dell’art.14 prevede che :

  • “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” comma 7);
  • “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati” (comma 10).

Pertanto, il Comitato Gestori conferma l’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.

Categoria 3-bis Albo gestori:
chi ne faceva parte?

La Categoria 3bis ricomprendeva: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

Abrogazione Categoria 3-bis Albo Gestori: l’abrogazione. Cosa fare?

L’abrogazione di questa Categoria comporta diverse attività da parte del Comitato nazionale che ha già informato di aver avviato le attività necessarie per l’applicazione del Decreto.

Il Comitato ha previsto

  • inserimento di un blocco informatico preventivo di tutte le istanze (iscrizione/variazione/rinnovo) relative alla sola categoria 3bis sul sistema AGEST;
  • invio di una comunicazione PEC a tutte le imprese attualmente iscritte alla categoria 3bis (circa 11.500) per informarle dell’avvenuta abrogazione e della successiva cancellazione d’ufficio dall’Albo nazionale gestori ambientali con decorrenza 15 novembre 2024, per la sola categoria interessata dalla riforma.

Quanto alle istanze di iscrizione/variazione/rinnovo attualmente in corso, le stesse saranno archiviate nella prima riunione utile delle competenti Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it