Seveso III: quale classificazione per oli lubrificanti e biodisel?

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Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stata data risposta a sette quesiti in materia di Seveso III da parte del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III).

L’ultimo quesito (diviso in due parti, qui ne riportiamo la prima) pone il seguente interrogativo: come si classificano gli oli lubrificanti e il bio-diesel, ai fini dellaassoggettabilità di uno stabilimento che ne detiene una certa quantità?Ecco l’interpretazione del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015, del Ministero dell’Ambiente…

Il Quesito
Come si classificano gli oli lubrificanti e il bio-diesel, ai fini della assoggettabilità di uno stabilimento che ne detiene una certa quantità?
In riferimento al prodotto denominato bio-diesel, se lo stesso, ai fini dell’applicazione del D.lgs. 105/2015, rientra nei limiti di cui all’allegato 1, Parte 2, punto 34, lettera e) e/o in altra classificazione dell’allegato 1, Parte 1, per le sue caratteristiche.

Il quesito viene ulteriormente sviscerato facendo riferimento alla situazione di partenza.
Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 – 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:
a. essere destinata all’utilizzo come combustibile;
b. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a),
b), c), d) della voce n.34.
Quindi, sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l’ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i combustibili alternativi. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per l’ambiente-categoria di tossicità cronica 2.

Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all’infiammabilità.
La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricomprese nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero. La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre, nell’introduzione dell’Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: “Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.”

Secondo il Ministero dell’Ambiente
Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2 dell’Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all’utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Redazione InSic

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