Si tratta di risposte ai quesiti pervenuti ed elaborati a seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 13 marzo 2019.
Vediamo il quesito n.17/2019 che verte sulle “Distanze danno” in caso di emissioni in atmosfera.
Si consiglia la consultazione della pagina ministeriale per l’analisi dei contesti di riferimento.
Quesito
Al fine della elaborazione del Piano di Emergenza Esterna, nell’ambito dell’analisi di rischio, per la definizione di un’area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica, è corretto non rappresentare la distanza di danno se il livello di concentrazione della soglia di riferimento (LC50, IDLH o LoC) non viene raggiunto alla quota assunta per la valutazione degli effetti tossici per l’uomo?
Secondo il Ministero dell’Ambiente
Considerato che, allo stato attuale, la norma non identifica un valore dell’altezza del recettore per la definizione delle aree di danno, si ritiene opportuno considerare, cautelativamente, per le sole finalità volte alla predisposizione dei PEE, l’area di danno di maggiore estensione fino all’altezza del suolo, ottenuta mediante una proiezione a terra (quota zero) del valore di concentrazione massimo. Ai fini della predisposizione dei PEE si ritiene sia opportuno considerare adeguatamente, oltre agli esiti delle valutazioni di sicurezza, anche elementi quali le caratteristiche del sito dello stabilimento e le eventuali peculiarità delle aree potenzialmente impattate dagli eventi considerati con particolare riferimento alla presenza di elementi territoriali e ambientali sensibili. Su tali basi si procederà, secondo il principio di cautela, alla determinazione delle zone a rischio per il PEE.
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