Smaltimento di beni di arredamento: quale codice EER usare?

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Con Circolare del 10 luglio 2019 n.6 il Comitato Gestori ambientali risponde alle richieste di attribuzione del codice EER 20 03 07 nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che, nell’ambito della loro attività di commercio di beni di arredamento si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.

Il Comitato ricorda che già con circolare n.691 del 12 giugno 2013 si stabilì per i rifiuti ingombranti prodotti nell’ambito dell’attività dell’impresa edile, la possibilità che fossero trasportati dall’impresa stessa con l’iscrizione all’Albo, utilizzando quel codice e riportando l’annotazione: “proveniente da attività de! cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”.

Quindi, il Comitato ritiene che lo stesso codice 20 03 07 possa essere attribuito anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese svolgono l’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili.
E aggiunge che le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di quel codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”.
Le citate annotazioni devono essere riportate, oltre che nei provvedimenti d’iscrizione, anche sul sito web dell’Albo.

Riferimenti normativi:
Circolare n. 6 del 10 luglio 2019
Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013

Redazione InSic

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