Sorveglianza radiometrica: gli obblighi, i criteri e la proroga del regime transitorio

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In questo approfondimento parliamo della Sorveglianza radiometrica: cos’è, chi interessa, su cosa si esplica e facciamo il punto sull’attuale proroga del regime transitorio di applicazione delle vecchie disposizioni in materia di sorveglianza, in attesa della completa attuazione delle nuove previsioni del DL 101/2021.

Sorveglianza radiometrica: significato

In base all’art. 72 del Decreto legislativo n.101/2020 (in vigore dal 27/8/2020 in sostituzione del D.Lgs. n.230/95) la sorveglianza sanitaria è quella attività che si concretizza sulla rilevazione di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

A chi spetta l’obbligo di sorveglianza radiometrica?

Ai sensi dell’art. 72, l’obbligo ricade sui soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Non si applica a quei soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

Nei casi

  • in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili o di guide tecniche
  • di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana,

Come si attiva la sorveglianza radiometrica?

 Questa particolare attività di sorveglianza viene disposta su specifica richiesta delle Autorità competenti. I soggetti obbligati ed i soggetti che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta devono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio

Il materiale contaminato eventualmente prodotto non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

Iprefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

Chi attesta la sorveglianza radiologica?

In base all’art.72 comma 2 l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129

Cosa attesta la sorveglianza radiologica?

Nell’attestazione gli esperti riportano

  • i dati sulla rilevazione:
  • l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato
  • la dichiarazione doganale di importazione.

Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

Come effettuare la sorveglianza radiometrica

In base al comma 3 dell’art. 72, un prossimo decreto (da emanarsi entro il 30 novembre 2021 a seguito di una nuova proroga disposta dal DL Energia 2021, in modifica del comma 4) dovrebbe indicare:

  • le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
  • l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, nonché prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati.
  • i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
  • le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Regime provvisorio di sorveglianza radiometrica

In attesa del Decreto ministeriale, viene fissato un regime provvisorio (valido fino al 30 novembre 2021) nel quale continuano ad applicarsi le disposizioni dell’’

  • articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 (elenco dei prodotti semilavorati metallici sui quali è necessario avere l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica)
  • articolo 7 dell’allegato XIX del D.Lgs. 101/2020 sul mutuo riconoscimento delle attestazioni e dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.

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Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici

L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

L’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica è riportato nell’elenco di cui all’Allegato 2 del DL 101/2020.

L’aggiornamento dell’Allegato 2 avviene sulla base dei regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, attraverso decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Criteri della Sorveglianza radiologica

All’art.2 dell’Allegato XIX si indica che la sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo va effettuata mediante il controllo del rateo di irraggiamento gamma rilevabile all’esterno del carico al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche, qualora disponibili, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di sorveglianza.

  • La sorveglianza radiometrica va effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo irraggiamento gamma rilevabile all’esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.
  • Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.
  • Nell’ambito di una programmata attività di controllo qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonché sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell’impianto.
  • Per i rottami e per gli altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, la sorveglianza radiometrica si effettua sui carichi via via formati.

Antonio Mazzuca

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