Spedizioni di rifiuti in plastica: modifiche alla disciplina europea

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La Commissione europea interviene con Regolamento delegato (UE) 2020/2174 del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020) in modifica agli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il Motivo? si è reso necessario aggiornare il Regolamento del 2006, a seguito di alcune decisioni prese a maggio 2019 dalla Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea sulle voci relative ai rifiuti di plastica pericolosi.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Regolamento UE 2020/2174: le modifiche introdotte al regolamento (CE) n. 1013/2006 sui rifiuti in plastica

A partire dal 1 gennaio 2021 entrano in vigore alcune modifiche alla Convenzione di Basilea:

  • viene inserita una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII
  • vengono inserite due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX,
  • vengono apportate modifiche all’appendice 4 attraverso una decisione OCSE e forniti chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4, ma in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48);
  • aggiunti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti, redatti in sede di Convenzione di basilea.

Esportazioni e importazioni di rifiuti in plastica: cosa cambia dal 1 gennaio 2021

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, la Commissione rituene dunque opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Pertanto, dal 1gennaio 2021

  • le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSEsaranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
  • Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

Invece, la Commissione ritiene non necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Ma ritiene opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.

Cos’è la Convenzione di Basilea?

La convenzione costituisce l’accordo più completo in materia ambientale globale riguardante i rifiuti pericolosi e altri rifiuti. Essa punta a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti avversi risultanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri (attraverso i confini) e dalla gestione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

La convenzione regola i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e altri rifiuti e richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.

Le parti si impegnano altresì a:
-ridurre al minimo le quantità trasportate;
-trattare e smaltire i rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono generati;
-Prevenire o ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte.

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Redazione InSic

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