Telecomunicazioni: un decreto sui dati delle sorgenti radioelettriche

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Con Decreto del 31 marzo 2017 (in GU n.90 del 18-4-2017) il Ministero dell’Ambiente definisce la modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Il Decreto regola il passaggio dei dati dai catasti regionali al catasto nazionale istituito con DM 13/2/2014: ecco quali sorgenti sono incluse e quali escluse e gli atti normativi alla base del provvedimento.

Le sorgenti da monitorare
Sono comprese, ai sensi del DM 13 febbraio 2014, le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori, nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che opera in coordinamento con i catasti regionali, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della stessa legge.
Sono esclusi gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, le cui modalità di inserimento dei dati nel catasto nazionale sono stabilite con specifici decreti.

Definizioni
Si specifica all’art.2 del DM 31/3/2017, che per “catasto nazionale” si intende la base dati informatica relativa alle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico istituita con il decreto 13 febbraio 2014, mentre per “gestore” si intende il soggetto titolare del diritto all’installazione e all’esercizio degli impianti sopra citati.

Inserimento delle informazioni
All’articolo 3 del DM 31/3/2017 si prevede che
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM 13 febbraio 2014 i catasti regionali trasmetteranno al catasto nazionale i dati e le informazioni di competenza regionale in essi presenti e il Ministero inserirà i dati acquisiti nel catasto nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet.

Genesi del provvedimento
L’art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 attribuisce al Ministro dell’ambiente «la competenza a definire le modalità di inserimento dei dati nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia».
L’art. 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, indica che le attività di realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, dei singoli catasti regionali delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale siano svolte dalla regione.

Con decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell’ambiente viene quindi istituito il Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente.
All’art. 2 dell’allegato al Decreto del 13 febbraio 2014 sono indicati i dati che i soggetti abilitati devono indicare nella documentazione inviata ai comuni e alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente: la documentazione viene presentata con apposita domanda (di cui all’art. 87, del D.Lgs. n. 259/2003), o con segnalazione certificata di inizio attività, (di cui agli articoli 87, comma 3, e 87-bis, del D.Lgs. n.259/2003), o con autocertificazione (di cui all’art. 87-ter del D.Lgs. n.259/2003 e dell’art. 35, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111).

Riferimenti normativi:
Il provvedimento è disponibile con commento allegato e articoli di approfondimento, sulla nostra sulla Banca Dati Sicuromnia.
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Redazione InSic

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