In questo articolo facciamo il punto sulla normativa di riferimento in materia di terre e rocce da scavo. Tutto quello che c'è da sapere sulle terre e le rocce da scavo in cantiere. Cosa dice la legge? Come vanno smaltite? E quando vanno riutilizzate?
- Terre e rocce da scavo: normativa
- Terre e rocce da scavo: definizione
- Terre e rocce da scavo in cantiere
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Terre e rocce da scavo: normativa
La normativa di riferimento per le Terre e rocce da scavo rimanda al Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 per la parte di gestione dei materiali).
In seguito, è stato emanato il DPR 120/2017 in vigore dal 22 agosto 2017, il Regolamento nazionale delle Terre e rocce da scavo, che ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, abrogando i provvedimenti precedenti fra i quali:
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” (da noi commentato);
- l’art. 41, comma 2, e 41 bis del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare, in modifica del Codice Ambiente)
- l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del Testo unico Ambiente, rubricato “Sottoprodotti”.
Terre e rocce da scavo: il Dlgs 152/06?
La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della Parte IV del d.lgs. n.152/2006. A seconda delle condizioni che si verificano le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.