Albo gestori

Criteri di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti

4635 0

Con la Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), il Comitato Gestori ambientali ha individuato i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

Con Delibera n.6 del 19 ottobre 2022 si è apportata modifica al requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori nelle categorie dalla 1 alla 5.

  • Di seguito la disciplina della Deliberazione n.5/2016 e tutti gli atti di modifica o interpretativi successivi.

Deliberazione 5/2015 dell’Albo Gestori ambientali: la dotazione minima dei veicoli

Con Deliberazione n.5/2016 il Comitato Gestori ha indicato in relazione alle classi d’iscrizione, la dotazione minima dei veicoli per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 1 alla 5 sulla base della portata utile complessiva dei veicoli.

in questo modo si è inteso agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie introducendo limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell’idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare.

  1. Raccolta e trasporto rifiuti: qual è la dotazione minima dei veicoli?

    La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è individuata nell’allegato A. L’allegato B riguarda la dotazione minima di veicoli e di personale sempre per l’iscrizione nella categoria 1, ma con con procedura semplificata.
    Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato D riguardanti i servizi medesimi.
    Per iscriversi nelle sottocategorie, l’impresa deve disporre della somma delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per ciascuna di esse e indicate nelle sottocategorie dell’Allegato D.

  2. Attività di spazzamento: qual è la dotazione dei veicoli?

    Per lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato le dotazioni sono indicate nell’allegato C.

  3. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: qual è la dotazione minima?

    Nell’Allegato E si indica la dotazione minima di veicoli e personale per l’iscrizione nelle categorie 4 e 5.

Delibera n.6 del 19 ottobre 2022

La Delibera n.6 del 19 ottobre 2022 modifica il comma 1 dell’art 2 della Deliberazione n.5 del 3 Novembre 2016: in particolare, il requisito della capacità finanziaria utile all’iscrizione all’Albo per tipologia di veicolo adibito al Trasporto rifiuti.

Ora, il requisito di capacità per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto:

  • per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo;
  • per i veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo.

Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017

Con Deliberazione n.8 del 12 settembre 2017, il Comitato Gestori ambientali apporta modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.
Si tratta di una serie di sostituzioni di allegati della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 con allegati nuovi, contenuti nella Deliberazione del 12 settembre.

Le modifiche alla Delibera n.5/2016

1. L’allegato “A alla deliberazione n. 5/2016 è sostituito dall’allegato “A” della deliberazione n.8/2017 (REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI).

2. L’allegato “C” alla deliberazione n. 5/2016 è sostituito dall’allegato “B” della Deliberazione del 12 settembre (REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITÀ’ DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ART.184, COMMA 2, LETTERA C), D.LGS 152/06)
3. La tabella DI dell’allegato “D” alla deliberazione n. 5/2016 è sostituita con la tabella contenuta nell’allegato “C” alla Deliberazione n.8/2017 (nuova TAB. DI: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE).
Restano salvi i criteri riguardanti la dotazione dei veicoli stabiliti al punto 6 della circolare n.229 del 24 febbraio 2017.
4. Le tabelle D4 e D6 dell’allegato “D” alla deliberazione n. 5/2016 sono sostituite dalle tabelle riportate nell’allegato “D” alla presente deliberazione:
(TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE E ATTIVITÀ’ CIMITERIALI)
(TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA h SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE E STRADE URBANE)
5. L’allegato “E” alla deliberazione n. 5/2016, è sostituito dall’allegato “E” alla presente deliberazione
(TAB. E1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L’ISCRIZIONE IN UNA DELLE CATEGORIE 4 E 5) (TAB. E2: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L’ISCRIZIONE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 4 E 5, STESSA CLASSE).

Iscrizione all’Albo gestori: criticità delle imprese di trasporto rifiuti

In sede di prima applicazione sono emerse criticità in relazione ai nuovi requisiti individuati nell’allegato “A”, principalmente legate all’individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della dotazione minima di personale.
Tali dotazioni di personale, seppur correttamente individuate sulla base del costante incremento della percentuale di raccolta differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli, fanno riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, pertanto, possono non garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative, sottolinea il Comitato gestori nel preambolo del decreto.
Pertanto si è ritenuto opportuno rettificare i requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo che, oltre ad assicurare un essenziale livello di qualificazione delle imprese, tengano conto delle inevitabili diversità riscontrabili sul territorio, lasciando salvo in ogni caso l’obbligo per le imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.

È stato anche pensato di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni, e di riconsiderare la dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi f) delle categorie 4 e 5, di cui all’allegato “E”, Tab. El e E2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.
Inoltre, è stata valutata l’opportunità, segnalata dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici, di individuare, all’interno della categoria 1, ulteriori sottocategorie riguardanti, rispettivamente, l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs 152/06 e l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo articolo 184, comma 2, lettere e) e f), delD.Lgs 152/06.

Circolare n.229 del 24 febbraio 2017

Con Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 il Comitato gestori ambientali risponde ad alcuni quesiti sulle nuove disposizioni in materia di iscrizione all’Albo nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) facendo riferimento a quanto già previsto nella delibera n. 5 del 3 novembre 2016 .

Trasporto rifiuti: Iscrizioni Albo Gestori in più categorie diverse

Uno dei quesiti riguarda il termine di scadenza dell’iscrizione riguardante l’impresa iscritta in più di una delle sopracitate categorie, ma con differenti termini di durata. Il Comitato conferma che l’iscrizione all’Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell’applicazione della Delibera n.5/2016, la scadenza riguarda l’iscrizione nella singola categoria e relativa classe.

Trasporto rifiuti: Variazione dell’Iscrizione all’Albo Gestori

Tra le altre precisazioni, il Comitato indica nella Circolare n.229/2017, al punto 2, che le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell’iscrizione. Nel caso di variazione per passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera e ciò si applica alle variazioni relative all’inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell’iscrizione in essere.

Categoria 1: iscrizione all’Albo e mancanza della disponibilità finanziaria

Ulteriori chiarimenti, riportati al punto 3 della Circolare n.229/2017 riguardano poi le Tab. D6 e D7 dell’Allegato D alla Delibera n.5/2016, in cui sono indicate le attività ricomprese nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

il Comitato precisa che, qualora l’impresa non ne dimostri la disponibilità (si veda anche il punto 4 della Circolare) nel provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 va riportato: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” e/o “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”, relativamente alla sottocategoria interessata”.
Al punto 4 poi, il Comitato dettaglia le dotazioni minime per l’iscrizione nelle sopra citate sottocategorie.

Iscrizioni nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale e dotazioni

Il Comitato, sempre rispondendo ai quesiti pervenuti, conferma al punto 5 della Circolare n.229/2017 che le iscrizioni nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale” (Allegato “D”, Tab. D1), ricomprendono anche le attività identificate nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani individuati nell’Allegato “D”, Tab. D2.
Il Comitato riscontra incertezze interpretative in ordine alle dotazioni riportate all’Allegato “D”, Tab. D1: riguardano le dotazioni ritenute idonee per la raccolta differenziata di diverse frazioni (frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale [vetro/plastica/metalli], ingombranti, altro). Pertanto, si ritiene possibile, ai fini dell’iscrizione nella sottocategoria per una sola delle frazioni di rifiuti sopra citate, prevedere una riduzione delle dotazioni previste, come riportato nella tabella interna alla Circolare n.229/2017.
Per la raccolta e il trasporto di più di una frazione dovrà essere dimostrata la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino e non oltre il raggiungimento del valore riportato nella Tab. DI dell’Allegato “D” alla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Per le classi A e 15, fino alla concorrenza di tre frazioni, detta somma è ridotta del 30 per cento.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

  • InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.
La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti, EPC Editore, ottobre 2021 (III ed.), Sassone Stefano

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

  • InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

formazione videconferenza

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore