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Si tratta di una serie di sostituzioni di allegati della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 con allegati nuovi, contenuti nella Deliberazione del 12 settembre:
1. L’allegato “A alla deliberazione n. 5/2016 è sostituito dall’allegato “A” della deliberazione n.8/2017 (REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI).
2. L’allegato “C” alla deliberazione n. 5/2016 è sostituito dall’allegato “B” della Deliberazione del 12 settembre (REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITÀ’ DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ART.184, COMMA 2, LETTERA C), D.LGS 152/06)
3. La tabella DI dell’allegato “D” alla deliberazione n. 5/2016 è sostituita con la tabella contenuta nell’allegato “C” alla Deliberazione n.8/2017 (nuova TAB. DI: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE).
Restano salvi i criteri riguardanti la dotazione dei veicoli stabiliti al punto 6 della circolare n.229 del 24 febbraio 2017.
4. Le tabelle D4 e D6 dell’allegato “D” alla deliberazione n. 5/2016 sono sostituite dalle tabelle riportate nell’allegato “D” alla presente deliberazione:
(TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE E ATTIVITÀ’ CIMITERIALI)
(TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA h SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE E STRADE URBANE)
5. L’allegato “E” alla deliberazione n. 5/2016, è sostituito dall’allegato “E” alla presente deliberazione
(TAB. E1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L’ISCRIZIONE IN UNA DELLE CATEGORIE 4 E 5)
(TAB. E2: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L’ISCRIZIONE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 4 E 5, STESSA CLASSE).
La deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 indica i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, e, in particolare gli allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”.
In sede di prima applicazione sono emerse criticità in relazione ai nuovi requisiti individuati nell’allegato “A”, principalmente legate all’individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della dotazione minima di personale.
Tali dotazioni di personale, seppur correttamente individuate sulla base del costante incremento della percentuale di raccolta differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli, fanno riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, pertanto, possono non garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative, sottolinea il Comitato gestori nel preambolo del decreto.
Pertanto si è ritenuto opportuno rettificare i requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo che, oltre ad assicurare un essenziale livello di qualificazione delle imprese, tengano conto delle inevitabili diversità riscontrabili sul territorio, lasciando salvo in ogni caso l’obbligo per le imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.
È stato anche pensato di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni, e di riconsiderare la dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi f) delle categorie 4 e 5, di cui all’allegato “E”, Tab. El e E2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.
Inoltre, è stata valutata l’opportunità, segnalata dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici, di individuare, all’interno della categoria 1, ulteriori sottocategorie riguardanti, rispettivamente, l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs 152/06 e l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo articolo 184, comma 2, lettere e) e f), delD.Lgs 152/06.
Riferimenti normativi:
Delibera n. 8 del 12 settembre 2017
Modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categoria 1, 4 e 5.
(*) Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
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