Il commento della sentenza è a cura di Andrea Quaranta, Environmental and crisis manager; il testo della sentenza è disponibile sulla nostra Banca Dati Sicuromnia
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Il caso
Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza di riesame avverso un provvedimento con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di un veicolo adibito al trasporto di persone e di proprietà di una società: nei confronti del legale rappresentante era stato ipotizzato il reato di cui all’art. 256 D.Lgs n. 152/06, per aver trasportato su tale veicolo, in assenza di titolo abilitativo, di una trentina di Kg di rifiuti speciali pericolosi.
Nel ricorso per Cassazione l’indagato aveva sostenuto che il trasporto e l’abbandono dei rifiuti erano stati effettuati su iniziativa del conducente del mezzo, il quale dipendeva da una ditta individuale che usufruisce della stessa area di parcheggio della società da lui rappresentata.
In ogni caso, chiosava la difesa, il trasporto e il conferimento dei rifiuti erano stati effettuati autonomamente da un soggetto non titolare di impresa o ente, per cui sarebbe stato configurabile al massimo un mero illecito amministrativo
Secondo La Cassazione
Nel giudicare il ricorso infondato, la Cassazione, dopo aver evidenziato la correttezza delle argomentazioni con le quali i giudici del riesame avevano ritenuto del tutto priva di riscontri la versione dei fatti fornita dal ricorrente, ha affermato che, in tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della «res» gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.
In ogni caso, con riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06:
– la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità;
– trattandosi di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un «minimum” di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali;
– agli elementi significativi precedentemente indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.
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