Il termine era previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 che abbiamo anche commentato su queste pagine, e che detta Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6, ovvero imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Dalla data di entrata in vigore della deliberazione (15/10/2016) sono abrogate le precedenti deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012.
In base all’art.5 si richiede che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione presentino alla Sezione regionale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del DM n.120/2014 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (che entra in vigore il 15 ottobre 2016) e continuino ad operare sulla base della ricevuta d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale.
Riferimenti normativi:
Delibera n. 1 del 23/01/2017 del COMITATO NAZIONALE GESTORI
Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.
Allegati
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore