Albo gestori

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: i modelli per imprese non UE

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Con Deliberazione n.1 del 22 gennaio 2018 sono stati approvati i modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti) presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.
La ridefinizione documentale di questa modulistica si è resa necessaria ai sensi del DPR 445/2000 che esclude per per chi non appartiene all’UE la possibilità di presentare dichiarazioni sostituive, salvo nel caso in cui siano in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

La modulistica approvata
I moduli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6) da parte di imprese non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare, sono contenuti negli allegati A e B alla Deliberazione. La documentazione dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
All’Allegato C lo schema del modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli per il trasporto rifiuti (di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014), presentata, in qualità di responsabile tecnico, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa non appartenente all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

Riferimenti normativi:
Deliberazione del 22 gennaio 2018.
Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

(*) Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Redazione InSic

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