Trattamento dei rifiuti urbani e assimilati: rinvio al 2 maggio per la raccolta dati ARERA

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Con Determinazione n.2/2019 del 3 aprile 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA differisce al 2 maggio 2019 il termine per i soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, di adempiere gli obblighi informativi previsti dalla determina 1/2019 per la raccolta dati sui servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.
Si viene così incontro alle richieste di alcuni operatori e associazioni di settore per un differimento del termine al fine di consentire ai soggetti interessati di fornire informazioni omogenee e complete.

Quadro normativo
Con la deliberazione 714/2018/R/rif, l’Autorità ha disposto in capo ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti mediante impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività, l’obbligo di trasmettere all’Autorità i dati e i documenti dettagliati in apposita modulistica, adottata entro il 28 febbraio 2019 con determina del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e pubblicata sul sito internet dell’Autorità.
Successivamente con la determina 1/2019 – DRIF sono stati definiti nel dettaglio i dati, le informazioni e i documenti di cui al precedente alinea, tramite approvazione di apposita modulistica e delle relative istruzioni operative ed era stato fissato al 5 aprile 2019 il termine per l’adempimento dei suddetti obblighi informativi.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.
L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La procedura di nomina prevede il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, sui nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvati dal Consiglio dei Ministri. Questa procedura garantisce altissimo quorum di gradimento parlamentare, di fatto bipartisan.
L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell’Unione europea. L’indipendenza e l’autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo anche per quanto riguarda l’organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento.

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Redazione InSic

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