Ragioni del provvedimento
Il decreto si è reso necessario per via dell’evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni nel settore delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare per la bonifica del mare della contaminazione da idrocarburi petroliferi ed ha portato ad una revisione e aggiornamento delle dotazioni e scorte che devono essere disponibili su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio e in terraferma per combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali.
Le dotazioni minimeIl Decreto 23/1/2017 definisce le dotazioni per i depositi in luoghi idonei sulla terraferma (art.1): obbligatorio per titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di costituirli sulla base di una pianificazione logistica e operativa.All’art. 2 si indicano le dotazioni antinquinamento sulle navi appoggio (si tratta, anche in questo caso di una determinata presenza di panne di altura, panne assorbenti e litri di prodotti disperdenti), nonchè le dotazioni per gli impianti di perforazione e le piattaforme di produzione di oli minerali, e le navi di stoccaggio (FPSO-FSO) all’art. 3.
Obblighi documentali
Ulteriori specificazioni sono poi contenute all’art.4 in cui si richiede che istruzioni e disposizioni dettagliate per il corretto mantenimento delle attrezzature siano presenti presso i depositi, gli impianti e le navi appoggio; e le attrezzature siano sempre in buone condizioni manutentive, operative e costantemente disponibili per l’uso immediato.
Prodotti antinquinamento da utilizzare
Non mancano alcune specifiche per i prodotti da utilizzare (art.5): le panne assorbenti e il materiale oleoassorbente sono quelli riconosciuti impiegabili in mare, ai sensi del decreto direttoriale 31 marzo 2009. I prodotti disperdenti e assorbenti non inerti sono quelli riconosciuti idonei secondo le procedure previste dal decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 (il loro impiego va però autorizzato di volta in volta dal Ministero Ambiente).
Tempistiche di adeguamento
I titolari di permesso di ricerca hanno 10 mesi di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per integrare le dotazioni e attrezzature presenti nei propri depositi, navi appoggio, piattaforme di perforazione e produzione e navi di stoccaggio
Riferimenti normativi
DECRETO 23 gennaio 2017 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.
(GU n.37 del 14-2-2017)
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