Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori, con circolare 24 gennaio 2012, n. 95 ha precisato quali codici dell’elenco europeo dei rifiuti possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) e quali possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi).
Iscrizione nella Categoria 1
Si legge nella circolare che sono utilizzati nella Categoria 1, i codici dell’elenco europeo dei rifiuti, non identificati nel cap. 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, ma comunque di provenienza urbana.
Nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione del rifiuto nella Categoria, le Sezioni regionali dovranno riportare l’annotazione: “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009”.
Sempre nella medesima Categoria 1 va iscritto il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 18 01 03* per rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
Iscrizione nella Categoria 4
Invece, nella Categoria 4 possono essere inseriti i rifiuti identificati esclusivamente con i codici del capitolo 20, e che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali. La circolare fornisce l’elenco di detti rifiuti e specifica che questi possono essere utilizzati anche nella Categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006.
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