Veicoli fuori uso: adeguamento alle esenzioni europee con DM 30 luglio 2020

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Con Decreto del Ministero dell’ambiente del 30 luglio 2020 (GU n.295 del 27-11-2020), il nostro Paese aggiorna la disciplina di produzione e immissione di materiali e di componenti di veicoli fuori uso, contenuta in allegato II del D.Lgs. n.209/2003 alle ultime disposizioni europee in materia di cromo esavalente e piombo e suoi composti previste nelle ultime direttive UE in materia (Dir. 2020/362 e 2020/363).

Si risolve così alle due Procedure di infrazione (n.209 e 210 del 2020), per mancato adeguamento alle due direttive di modifica alla Direttiva 2000/53/CE “Madre” in materia di veicoli fuori uso – vedi tutte le infrazioni aperte).

Ma in cosa consistono gli aggiornamenti e qual è la normativa applicabile ai veicoli fuori uso?

Veicoli fuosi uso: normativa ambientale di riferimento

La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso è la normativa europea di riferimento che viene adottata in Italia con decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Il D.Lgs. 209/2003, di attuazione della Direttiva “Madre” sui veicoli fuori uso prevede (a partire dal 1° luglio 2003) il divieto alla produzione o immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo che per i materiali e componenti previsti nel proprio allegato II (che richiama l’allegato II della Direttiva 200/53 e) che dovrebbe recepire gli atti europei di modifica alla lista di materiali/componenti esclusi dal divieto.

Direttiva 200/53: quali sono le ultime modifiche sui veicoli fuori uso?

La Direttiva ha subito ultimamente tre importanti aggiornamenti

  1. La direttiva (UE) 2018/849 ha modificato gli artt. da 4 a 9; è stata adottata in Italia con DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119 che fa parte del Pacchetto Economia circolare.
  2. La direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019, ha modificato la Direttiva per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper (mancato adeguamento italiano, previsto entro il 5 aprile 2020);
  3. La direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019, ha modificato l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (mancato adeguamento italiano,previsto entro il 5 aprile 2020)

Veicoli fuori uso: quali sono le modifiche alla disciplina italiana?

Il Decreto 30 luglio apporta quindi modifica diretta all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 adottando le modifiche delle direttiva (UE) 2020/362 e direttiva (UE) 2020/363 sulla Direttiva Madre, edescludendo dal divieto i materiali e componenti contenenti:

  • cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper;
  • piombo e i composti di piombo nei componenti.

Veicoli fuori uso ed esenzioni di materiali e componenti

Non è la prima volta che la Direttiva Madre 200/53 sui veicoli fuori uso ed il suo allegato II (e di conseguenza l’allegato II del D.Lgs. n.209/2003) vengono aggiornati:

    • il Decreto 28 dicembre 2018ha dato attuazione alladirettiva 2017/2096/UEdella Commissione del 15 novembre 2017 che modificava l’allegato II della Direttiva Madre relativamente alla concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e dello 0,01%, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio;
    • ilDecreto 20 gennaio 2017del Ministero dell’Ambiente in attuazione della direttiva 2016/774/UE ha invece inciso sull’art. 2 della Direttiva Madre, richiedendo che gli Stati membri adottino e pubblichi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro sei mesi dalla pubblicazione degli aggiornamenti (vedi il nostro aggiornamento).

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Redazione InSic

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