In questo articolo riportiamo gli ultimi aggiornamenti dall’Unione europea circa le esenzioni di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente previste dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
Le modifiche riguardano l’Allegato II della Direttiva che riporta i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di immissione sul mercato ai sensi dell’art.4 della Direttiva.
L’allegato è trasporto nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.
- Qui tutti gli aggiornamenti del D. Lgs. 209/2003;
- Di seguito, i principali atti europei di modifica della Direttiva 2000/53.
Nell'articolo
La Direttiva UE 2023/544 – modifica alla Direttiva 200/53 – esenzioni 2023
Con DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/544 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2022 (in Gazzetta del 10 marzo 2023) nuove esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori per i veicoli fuori uso.
La direttiva è stato
La DIRETTIVA DELEGATA modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso: nell’allegato II sono elencati i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 1° giugno 2023.
Veicoli fuori uso – esenzioni 2023
La Commissione ha valutato le seguenti esenzioni:
- l’esenzione di cui all’allegato II, voce 2. c) i), della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica alla luce del progresso tecnico e scientifico, giungendo alla conclusione che esistono alternative adeguate, ma che è necessario un periodo di transizione per sostituire l’uso del piombo in tutti i materiali e componenti oggetto dell’esenzione. L’uso del piombo nei materiali e nei componenti interessati, compreso nell’alluminio lavorato, potrebbe essere gradualmente eliminato entro la fine del 2027
- l’esenzione di cui all’allegato II, voce 3, della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le leghe di alluminio alla luce del progresso tecnico e scientifico, giungendo alla conclusione che non esistono ancora alternative adeguate all’uso del piombo nei materiali e nei componenti oggetto dell’esenzione. Alla luce dei progressi compiuti nello sviluppo di sostituti del piombo nei materiali e nei componenti in questione, è opportuno prevedere una nuova data per il riesame dell’esenzione.
- l’esenzione di cui all’allegato II, voce 5. b), della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda il piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5. a) di tale allegato, che riguarda gli accumulatori in sistemi ad alta tensione, alla luce del progresso tecnico e scientifico, giungendo alla conclusione che l’uso del piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nell’allegato II, voce 5. a), della direttiva 2000/53/CE può essere evitato per alcune applicazioni, ma non per gli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V. Pertanto opportuno prevedere due voci distinte, 5. b) i) e 5. b) ii), anziché un’unica voce 5. b).
- La voce 5 b) i) dovrebbe prevedere una deroga per l’uso del piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V e per l’uso del piombo negli accumulatori in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) Alla luce dei progressi compiuti nello sviluppo di sostituti all’uso del piombo negli accumulatori in questione, è opportuno prevedere una data per il riesame delle esenzioni.
- La voce 5 b) ii) dovrebbe prevedere un’esenzione per l’uso del piombo in accumulatori per altre applicazioni non incluse nell’allegato II, voci 5 a) e 5 b) i), della direttiva 2000/53/CE. Dalla valutazione è emerso che, considerati i progressi compiuti nello sviluppo di sostituti del piombo negli accumulatori usati in tali applicazioni, gli accumulatori a base di piombo per tali applicazioni possono essere evitati. Si intende prevedere una data di scadenza per tale esenzione che consenta la graduale eliminazione dell’uso del piombo negli accumulatori in questione.
La Direttiva UE 2017/2096 – modifica alla Direttiva 2000/53 – esenzioni 2018
Con Direttiva UE 2017/2096 la Commissione apporta alcune modifiche alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, sostituendone l’allegato II in cui è contenuto un elenco dei materiali e dei componenti dei veicoli cui non si applica il divieto dell’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
Gli stati avranno tempo fino al 6 giugno 2018 per adeguarvisi.
Le modifiche all’Allegato II della Direttiva 2000 /53
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE contiene il divieto di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003.L’allegato II della direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica tale divieto; l’allegato viene però periodicamente modificato così da tener conto del progresso tecnico e scientifico, e così vengono riesaminate anche le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all’uso del piombo.
La Commissione sostiene, sulla base del progresso tecnico e scientifico del settore, che che l’uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 2 c). Tuttavia, i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per alcuni materiali e componenti, pertanto si è ritenuto opportuno scindere l’esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti.
L’uso del piombo resta poi inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 3: i sostituti esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati, pertanto è opprtuno fissare una nuova data entro cui riesaminare tale esenzione alla luce del progresso tecnico.
Infine, la Commissione ritiene che per taluni materiali e componenti interessati dall’esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall’esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall’esenzione 5, l’uso di piombo resta inevitabile.
Risulta quindi opportuno dividere anche tale esenzione in due sottovoci: per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si intende fissare una data di scadenza dell’esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l’uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l’esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l’uso di piombo resta inevitabile, si intendere fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
Rischio chimico: informazione e formazione
- InSic suggerisce tra i seguenti libri di salute e sicurezza sul lavoro EPC Editore, i seguenti volumi in materia di rischio chimico e cancerogeno:
Abc degli agenti chimici. Detenzione e impiego
Matteucci Daniela
Manualistica per i lavoratori
Edizione: ottobre 2021
Pagine: 96
Formato: 115×165 mm
€ 6,00
Corso di formazione sul rischio chimico e cancerogeno
D’Orsi Fulvio, Pietrantonio Eva
E-book
€ 55,00 + iva 4%
(versione in PowerPoint)
Abc degli agenti chimici. Detenzione e impiego
versione online
Matteucci Daniela
Manualistica per i lavoratori
Edizione: marzo 2018
Pagine: 99 slide in versione digitale
Formato: fruibile online da www.manuali-abc.it – valido 12 mesi dalla data di acquisto.
- InSic suggerisce i seguenti corsi di formazione di salute e sicurezza sul lavoro di Istituto Informa per i professionisti del settore chimico:
Corso RSPP modulo B-SP4: Chimico – Petrolchimico
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Modulo di specializzazione – 16 ore
C – Attività manifatturiere:
– 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
– 20 Fabbricazione di prodotti chimici
Percorsi formativi stabiliti dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)
La Valutazione del Rischio Chimico
Metodologie e strumenti operativi
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
ESEMPI APPLICATIVI CON UTILIZZO DI UN SOFTWARE PROFESSIONALE
8 Crediti Formativi (CFP) CNI
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore