In Gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186 previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 che, come abbiamo visto, ha istituito in Italia il SNPA.
Entro 60 giorni le Agenzie ambientali e ISPRA dovranno adottare propri regolamenti interni ed entro 90 giorni dovranno anche individuare il personale incaricato in appositi elenchi seguendo le indicazioni del Decreto.
- Cosa prevede il Regolamento, e quali sono le procedure ispettive da seguire da parte del SNPA al momento di un’ispezione ambientale
Nell'articolo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186 – Regolamento SNPA 2024, cosa prevede
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186 si compone di 8 articoli ed un allegato con il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi.
Il Regolamento fornisce le indicazioni per organizzare le ispezioni ambientali del Sistema nazionale per la protezione ambientale. Nel Decreto identifica le caratteristiche del personale incaricato degli interventi ispettivi ambientali (Art.1), richiedendo specifici titoli di studio (art.2), formazione e l’aggiornamento (art.3) e le competenze del personale ispettivo (art.4) oltre ad esigere il rispetto del codice Etico (art.6) dettagliato all’Allegato.
Il Decreto indica anche i principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva (art.5) e la procedura per la segnalazione di illeciti ambientali (art.7).
Ispettore ambientale: chi è? Titoli, qualifiche e competenze
In base al nuovo Regolamento SNPA il personale incaricato degli interventi ispettivi deve essere in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio (di cui all’art.2) e dall’esperienza maturata nei settori specifici di attività, di almeno sei mesi. Il personale viene coordinato da un responsabile nominato da ISPRA e Agenzie.
Quanto alla formazione (art.3) si fa riferimento a percorsi formativi e di aggiornamento almeno annuale, anche presso enti accreditati: la qualifica è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi (si veda in art.4).
Il Codice etico del personale ispettivo
Il personale ispettivo deve quindi rispondere a diversi “Codici”:
- il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- Linee guida e disposizioni per l’esecuzione delle attività ispettive e di controllo, definite dai competenti organi nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.
I principi del Codice etico SNPA
Il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete definisce i principi per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni.
Si articola in Valori fondamentali (art.3) l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale, il divieto di uso dei beni in dotazione e la trasparenza. Particolare rilevanza va alle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi: se rilevate, il personale deve astenersi dal compiere attività.
Il personale:
- osserva il programma di lavoro realizzato
- fornisce ai soggetti sottoposti ad accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette circa le ragioni e le modalità di svolgimento delle attività e risponde in modo chiaro, completo e accurato alle richieste di informazioni e chiarimenti
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello stesso personale ispettivo e comunque si attiene alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013
- non si relaziona con gli organi di informazione, salva espressa e preventiva autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza.
I Principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva
L’attività ispettiva risponde ai criteri fissati nella legge 6 novembre 2012, n. 190 mentre i principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità rimandano ai regolamenti interni dell’ISPRA e delle Agenzie. Nell’articolo 5 si fa riferimento ad appositi gruppi ispettivi organizzati da ISPRA/Agenzie ambientali, coordinato dal Responsabile che può sostituire gli ispettori nei casi di incompatibilità o conflitto di interessi.
L’organizzazione dell’attività ispettiva ambientale
Chi dà il via all’attività ispettiva.
In base al nuovo Regolamento (art.6) l’avvio dell’attività ispettiva è disposto dall’ISPRA o dall’Agenzia territorialmente competente d’ufficio, nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, e/o a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità indicate all’articolo 7.
È poi il responsabile a individuare uno o più ispettori cui affidare lo svolgimento dell’attività ispettiva.
Ogni ispettore è munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ente di appartenenza, firmato dal legale rappresentante e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell’ente di appartenenza, la fotografia, gli estremi identificativi dell’ispettore e l’articolazione funzionale di appartenenza.
Il tesserino va esibito al momento dell’accesso nei singoli siti o impianti.
In cosa consiste l’attività ispettiva ambientale?
Le attività ispettive consistono nella:
- identificazione delle persone presenti sul luogo dell’ispezione,
- acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell’effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività ispettiva e di controllo. L’attività ispettiva è coperta da riservatezza.
Chi svolge l’attività ispettiva ambientale?
In base al Regolamento 2024 SNPA, oltre al personale ispettivo può esserci sul campo anche un personale “specialistico” in grado di offrire un supporto tecnico anch’esso sottoposto alle stesse regole in caso di incompatibilità o conflitto di interesse sul campo.
ispezioni ambientali. chi può accedere all’ispezione
In base all’articolo 6 del Regolamento, può accedere ai siti o agli impianti esclusivamente:
-il personale ispettivo incaricato dall’ente;
-il personale specialistico;
-il soggetto destinatario dell’ispezione;
-i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purché immediatamente reperibili sul luogo dell’ispezione al momento dello svolgimento dell’attività ispettiva.
Il verbale dell’attività ispettiva
Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l’attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell’ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati. personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d’ufficio
Il processo verbale contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione o dagli incaricati presenti sul luogo dell’ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale.
I risultati dell’ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell’ispezione.
Segnalazioni di illecito ambientale
In base al Regolamento SNPA chiunque, in forma singola o associata, può segnalare all’ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali. All’art.7 si indica quali elementi segnalare:
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l’eventuale documentazione fotografica.
Archiviazione della segnalazione di illecito ambientale
Il Regolamento, all’articolo 7 indica i casi in cui si procede ad archiviazione della segnalazione, ovvero in caso di:
- manifesta infondatezza;
- contenuto generico e non circostanziato;
- richieste genericamente riferite a interi ambiti dell’attività di controllo del SNPA;
- manifesta incompetenza dell’ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l’ente ricevente trasmette senza indugio la segnalazione all’amministrazione ritenuta competente.
Il comma 5 dell’articolo 7 parla anche delle segnalazioni presentate in forma anonima: l’ISPRA ovvero le Agenzie devono avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
Come trasmettere le segnalazioni di illecito ambientale?
In base al punto 6 dell’art.7 le segnalazioni possono essere trasmesse
- mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell’ISPRA e delle Agenzie;
- in forma elettronica le segnalazioni dalle PA secondo le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale
La segnalazione vien protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali faranno poi parte integrante del rapporto annuale sull’attività del SNPA.
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