Salute_lavoro

Mobility Manager: compiti, funzioni e normativa – Modifiche al DM 12 maggio 2021

12981 0

Con DECRETO n.179 del 12 maggio 2021 il Ministero della Transizione ecologica definisce e dettaglia compiti e funzioni della figura del Mobility manager, una figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone.

Vediamo chi è e di cosa si occupa questa funzione nel settore privato e pubblico (con le dovute distinzioni), che cos’è il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che è tenuto a redigere, ai sensi del recente DiM 4/8/2021 e tutti gli aggiornamenti sui provvedimenti normativi emanati per chiarire i compiti e le funzioni di questa figura.

Mobility Manager: chi è e cosa fa?

Introdotto con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (il Decreto Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il Mobility manager è una nuova figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile.

Qual è la sua finalità in azienda?

Consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, attraverso l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo, ma non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti (art.9).

Quanti tipi di Mobility manager esistono?

Il Decreto, all’articolo 2 distingue:

a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;

b) «mobility manager d’area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per

  • la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
  • lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.

I compiti del Mobility Manager?

Si tratta di una figura specializzata nella gestione della domanda e nella promozione della mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

Identifica inoltre il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente (vedi sotto).

Compiti del Mobility Manager

Il Mobility Manager (aziendale e d’area) si occupano di (art.6):

a) promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;

b) supporto all’adozione del PSCL;

c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;

d) verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;

Funzioni del Mobility Manager aziendale

Il Mobility manager aziendale assolve le seguenti funzioni:

a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;

b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;

c) promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;

d) supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire

  • l’intermodalità;
  • lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali;
  • l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico;
  • lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

Funzioni del Mobility Manager d’area

Il mobility manager d’area sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante

  • convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche,
  • organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati,
  • svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;

b) supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;

c) acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.

Requisiti del Mobility manager aziendale e d’area

Il Mobility Manager aziendale e il Mobility Manager d’area sono nominati tra soggetti

  • in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale
  • e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Come individuarlo?

  • I comuni e le pubbliche amministrazioni individuano il mobility manager d’area e il mobility manager aziendale tra il personale in ruolo avente i requisiti suddetti.
  • Le aziende sono tenute ad assicurare che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti indicati.

 Cos’è il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) – agg. 4 agosto 2021

Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Viene previsto all’art.3 del Decreto 12 maggio 2021 ed è stato regolamentato con DM del 4 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica che ha così dettato specifiche Inoltre sul sito del Ministero anche il Decreto inter-ministeriale (MiMS-MiTE 4 agosto 2021 con le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”.

Spiega il Ministro Giovannini che l’iniziativa si inserisce nel programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile già avviato dal Mims. Le linee guida costituiscono un utile supporto alle attività dei Mobility manager delle imprese e delle pubbliche amministrazioni dei Comuni con oltre 50mila abitanti che devono redigere i piani di spostamento casa-lavoro da adottare entro il 31 agosto per poter accedere ai finanziamenti stanziati per l’anno 2021 e che ammontano a 50 milioni.

I piani di spostamento casa-lavoro, spiega Giovannini, sono finalizzati anche a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

I piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi al Mobility manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili.

A cosa serve il PSCL?

È finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato e

  • individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore:
    • sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;
    • delle loro esigenze di mobilità;
    • e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.
  • definisce i benefici conseguibili, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di
    • tempi di spostamento,
    • costi di trasporto
    • e comfort di trasporto,
  • per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta,
    • in termini economici e di produttività,
    • per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Quando adottare il PSCL?

In base all’art.4 del Decreto, il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni viene trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.

Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area d’intesa con il mobility manager aziendale che abbia operato in supporto nella redazione del Piano,

  • individua eventuali modifiche al PSCL
  • può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL.

Quando il PSCL è obbligatorio nelle Imprese e Pubbliche amministrazioni

Le imprese e le pubbliche amministrazioni (art.3)

  • con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia (si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale)
  • ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti

sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.

Quando il PSCL è facoltativo nelle Imprese e Pubbliche amministrazioni

Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle di cui al comma 1 dell’art.3 (vedi sopra) possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.

Vediamo dunque quali sono le finalità del Decreto, cosa dovranno fare le imprese e quali compiti avrà questa nuova figura professionale. Non manca un riferimento alle premialità che le Pubbliche amministrazioni avranno a seguito dell’implementazione del piano degli spostamenti casa-lavoro.

Perché avere un Mobility Manager conviene alle PA?

Il Ministero della Transizione ecologica spiegato che verrà assegnata una premialità ai Comuni che presenteranno un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio.

La premialità si pone all’interno di programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o congiuntamente da entrambi.

Mobility Manager: normativa, sintesi

La figura del Mobility Manager ha avuto diversi atti di definizione e regolamentazione specifica:

Mobility Manager: Decreto 16 settembre 2022, le modifiche al DM 12 maggio 2021

Con DECRETO 16 settembre 2022 (GU n.271 del 19-11-2022) il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica aggiorna la disciplina del Decreto 12 maggio 2021 relativo alla figura del Mobility Manager. In particolare, sono inserite alcune precisazioni circa l’obbligo di PSCL da parte delle amministrazioni con riferimento alle società infragruppo ubicate nella stessa unità locale (conteggio soglia massima di dipendenti) e con riferimento ai requisiti del Mobility manager

Calcolo dipendenti singole unità locali: modifiche al DM 12 maggio 2021

In base all’art. 3 del DM 12 maggio 2021, le imprese e le  pubbliche  amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate  in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno, un PSCL del proprio personale dipendente.

Cosa si intende per 100 dipendenti?

Il Decreto intende “dipendenti” le persone che,  seppur  dipendenti  di  altre  imprese  e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero  con  presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unita’ locale  in  virtu’ di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Il Decreto 16 settembre 2022 introduce un nuovo comma che specifica come calcolare i 100 dipendenti nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale: in questo caso la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.

Requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area

Il DM 16 settembre 2022 modifica poi in più punti l’art. 7 del DM 12 maggio 2022 che regola i requisiti del Mobility Manager/Manager d’area. Questi, dice il comma 1 dell’art. 7 devono essere nominati tra  soggetti  in  possesso  di  un’elevata  e  riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della mobilita’ sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Come individuare il Mobility Manager ed il manager d’area?

  • Il comma 2 richiedeva che comuni e le PA individuassero il proprio mobility manager d’area e il mobility manager aziendale tra  il  personale  in ruolo avente i requisiti indicati al comma 1.

In base alle modifiche del DM 16 settembre 2022

  • Il nuovo comma 2 del DM 12 maggio 2021 (dopo la modifica apportata dal DM 16 settembre 2022) prevede che i Comuni tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell’agenzia della mobilità.
  • Il nuovo comma 2 bis del DM 12 maggio 2021 prevede invece che le pubbliche amministrazioni individuino il mobility manager aziendale tra il personale di ruolo (per i requisiti vale il comma 1 dell’art.3)

Mobility Manager: compensi e rimborsi ammessi nei limiti finanziari – Modifiche dal DM 16 settembre 2022

Nelle disposizioni transitorie (art.9) si stabiliva (comma 3) che ai mobility manager d’area e ai mobility manager  aziendali a lavoro presso le PA, non sono corrisposti compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti.

Il DM 16 settembre 2022 aggiunge un ulteriore paragrafo che salva la possibilità di riconoscere un rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attività, debitamente documentate e approvate dall’amministrazione, nei limiti delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente sui  propri  bilanci.

Mobility Manager – corso di formazione

Istituto Informa organizza a Roma il corso:

Mobility Manager” – IN VIDEOCONFERENZA

Il corso spiega requisiti, competenze e strumenti per la gestione del ruolo ed è conforme al percorso formativo previsto dalla UNI/PdR 35:2018.
Corso in fase di qualifica per la Certificazione “Mobility Manager” istituita dall’Organismo di Certificazione ICMQ/CERSA.

Scopri i docenti e il percorso formativo sul sito di Istituto Informa

Allegati

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it