All’interno del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) noto come DECRETO ASSET contiene diverse previsioni in materia ambientale: dalla tutela del paesaggio allo sviluppo delle fonti alternative fino alle bonifiche.
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Nell'articolo
Filiera Foresta-Legno: cosa cambia per l’autorizzazione paesaggistica dopo il Decreto ASSET (DL 104/2023)
L’articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di incentivare e sviluppare la filiera nazionale foresta-legno, prevedendo la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell’articolo 136 del Codice.
Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;
- Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento
Resta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e non interessate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
Promozione rinnovabili: cosa prevede il Decreto ASSET?
Per la parte Energia, il DL 104/2023 convertito si concentra su nuove modalità di produzione dell’energia elettrica e sullo sviluppo del biometano.
L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente al Senato, modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, recante disposizioni per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
L’articolo prevede una autorizzazione unica, rilasciata
- dalla regione o dalle province delegate dalla regione (che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico),
- dal Ministero dello sviluppo economico per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW,
per
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi
- di demolizione di manufatti
- di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti
Si tratta di opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
Aree sottoposto a notevole interesse pubblico e impianti rinnovabili: come agire?
Qualora si sia in presenza di un nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), relativamente all’area oggetto di intervento per la realizzazione delle opere sopra menzionate, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.
Biometano – energie rinnovabili, aggiornamento tariffe da parte del GSE
L’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente al Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano.
Per dare completa attuazione al PNRR in materia di sviluppo della produzione di biometano, il DL 104/2023 stabilisce che i valori della tariffa incentivante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, verranno aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
Bonifiche: nuovo riparto di competenze: cosa prevede il Decreto 104/2023 convertito
L’articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti agli enti locali. La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.
Bonifiche: cosa dice la sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023
La Corte costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge regionale n. 30 del 2006 con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel Codice Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
Ambiente: competenza esclusiva dello stato
Secondo la Corte la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.
Ci sono infatti “ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario” (così come evidenziato anche nella sentenza n. 189 del 2021) che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale
Bonifiche: le Regioni delegano agli enti territoriali
Nel caso delle Bonifiche, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio: lo ha fatto la Calabria con legge regionale n. 341 del 2002, la Regione Umbria con Ln. 24 del 2009 e la Regione Lombardia con L. n. 30 del 2006.
Bonifiche: cosa prevede il DL 104/2023
L’articolo 22 del DL 104/2023 fornisce una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe, come viene sottolineato nella relazione illustrativa, di registrare un blocco delle attività di bonifica: contiene delle specifiche previsioni finalizzate a consentire, comunque, un’attività di verifica e controllo delle funzioni delegate, misure organizzative per consentire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni.
Da questo momento le eventuali leggi regionali in materia di bonifiche dovranno disciplinare i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.
L’articolo 22 contiene anche una clausola di salvaguardia delle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in modo tale che sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso.
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Vademecum dell’ambiente
Sassone Stefano
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Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
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Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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