Delega di funzioni in campo ambientale

Reati ambientali: la delega di funzioni non esclude la responsabilità

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La delega di funzioni serve a trasferire formalmente ad un altro soggetto determinati poteri e funzioni. Ciò tuttavia non esime, a priori, il delegante dalle responsabilità. Esaminiamo il caso proposto dalla sentenza n. 30930/2024 della Corte di Cassazione in materia di reati ambientali.

Delega di funzioni e reati ambientali

Con frequenza le imprese trasferiscono l’esercizio di una o più funzioni aziendali ad un soggetto diverso dal loro titolare originario. Si tratta di un fenomeno definito “delega di funzioni”, che pone una questione giuridica di carattere piuttosto rilevante, riguardante l’estensione della responsabilità nel caso di realizzazione di reati da parte del soggetto delegato.

In tale eventualità, infatti, le conseguenze sanzionatorie resteranno limitate all’autore materiale della condotta (il delegato) o saranno destinate ad estendersi anche al soggetto delegante?

La questione esaminata nel caso concreto da parte dei giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30930, depositata il giorno 29 luglio 2024, riguarda in particolare la contestazione della responsabilità penale conseguente ad un reato ambientale realizzato da parte del soggetto delegato all’esercizio di una funzione aziendale.

Il caso concreto ha origine dall’emissione di una sentenza di condanna da parte del Tribunale di Sulmona per il reato previsto dall’art. 29 quaterdecies comma 3 lett. a) e lett. b) del D.lgs. n.152/2006

(in particolare, inosservanza relativa a violazione dei valori limite di emissione e gestione dei rifiuti).

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Andrea Magagnoli

Esperto in Diritto Penale Tributario, Diritto Penale Societario e Diritto Penale Fallimentare. Formatore in ambito giuridico.