Moduli fotovoltaici

Rifiuti da moduli fotovoltaici: come gestirli? Aggiornate le istruzioni operative

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I moduli fotovoltaici seguono regole specifiche per il loro smaltimento: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato la nuova versione delle Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

Istruzioni operative: le novità della nuova versione

Le Istruzioni sono state approvate con Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n.181 del 2023 e del provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84).

Le principali novità introdotte riguardano:

  • modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo;
  • presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali;
  • maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.

Per ciò che concerne le due finestre temporali per la comunicazione dell’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sono previste:

  • dal 1° aprile fino al 31 maggio 2025,
  • dal 1° luglio al 30 settembre 2025.

Gestione dei RAEE fotovoltaici da impianti incentivati: come funziona?

  • Di seguito spieghiamo cosa sono i RAEE da impianti fotovoltaici, come vengono classificati, chi è il Responsabile della loro gestione e come funziona la Procedura di smaltimento per quegli impianti che beneficiano delle tariffe incentivanti previste dai Conti Energia.

La gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, riferisce agli artt. 24- bis e 40 del D.lgs. 49/2014.

Il Gestore dei Servizi Energetici − GSE S.p.A. trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli per garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto.

Smaltimento moduli fotovoltaici

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, prevede, all’art.1, comma 1, lett. c), che “i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria,  prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione […]”.

Il D.L. 6 novembre 2021, n.152 «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (entrata in vigore il 1° gennaio 2022), prevede l’estensione del processo di trattenimento delle quote a garanzia (o, in alternativa, di esercitare l’opzione prevista dall’art.1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 118/2020) anche per gli impianti incentivati ai sensi del IV e del V Conto Energia, precedentemente esclusi in quanto regolamentati, in materia di fine vita dei moduli fotovoltaici, dai relativi Decreti di incentivazione della fonte solare.

RAEE fotovoltaici: definizioni, distinzioni e obblighi

Riportiamo di seguito alcune domande chiave per comprendere le distinzioni fra RAEE fotovoltaici ai fini del loro smaltimento.

  1. RAEE fotovoltaici “domestici”: definizione?

    In base all’art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014  (Decreto RAEE) i “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (o “RAEE fotovoltaici”) sono i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.

  2. RAEE fotovoltaici “professionali” – definizione?

    In base all’art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014  tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali.

  3. Cosa si intende per Pannello fotovoltaico domestico?

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Questi pannelli vanno conferiti ai “Centri di Raccolta” nel raggruppamento n. 4 dell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185”;

  4. Cosa si intende per Pannello fotovoltaico professionale?

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW”;

  5. Chi è il Responsabile per la gestione dei RAEE fotovoltaici?

    Ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti  è il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del “Conto Energia” .
    Tale soggetto procede direttamente al loro trattamento oppure li consegna a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

  6. Quali sono gli obblighi del Responsabile dei RAEE fotovoltaici

    In base all’art. 192 del Codice Ambiente (D.lgs. 152/06) sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che chiunque violi tale norma, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste, “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

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