Guida allo smaltimento dei rifiuti edili per i cantieri

8770 0

L’inserimento dei rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione nella categoria dei rifiuti speciali ha comportato l’insorgenza della problematica se essi potessero essere ancora conferiti ai centri di raccolta (inter)comunali; questo nell’ottica dell’obiettivo della “Circular Economy” così come delineata dalla Direttiva UE 2018/851.

Si è reso pertanto – e si rende tuttora – necessario stabilire se tali rifiuti, qualora siano prodotti in ambito domestico per attività “fai da te”, potessero essere ancora conferiti ai centri di raccolta. Vediamo nel dettaglio la situazione.

I rifiuti nel pacchetto Economia circolare

Nell’alveo dei quattro provvedimenti europei inerenti il c.d. “pacchetto Economia circolare”, la trasposizione del contenuto della Direttiva UE 2018/851 nella legislazione italiana con il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 ha comportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006.

La finalità prevista dall’art. 1 della predetta Direttiva, tesa al rafforzamento degli obiettivi della Direttiva 2008/98/CE con riguardo alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, ha avuto lo scopo di valorizzare gli obiettivi prefissati. Amalgamandosi inoltre nel sistema già ben definito della gestione dei rifiuti e andandone ad ampliare le dinamiche applicative tramite la predisposizione di miglioramenti alle tutele di livello partecipativo gestionale.

Tra le modifiche più rilevanti apportate al comparto normativo sulla gestione dei rifiuti spicca il riordino delle classificazioni delle due macrocategorie di rifiuti: i rifiuti speciali e i rifiuti urbani.

Rifiuti urbani, speciali e rifiuti da costruzione e demolizione

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, emerge quanto segue.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, (art. 183, co. 1, lett. b-ter):

  • essi sono (tra le altre tipologie elencate) “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies” (art. 183, co. 1, lett. b-ter, punto 2);
  • non ricomprendono (tra le altre tipologie elencate) “i rifiuti da costruzione e demolizione” (art. 183, co. 1, lett. b-sexies).

Relativamente ai rifiuti da costruzione e demolizione:

  • essi sono “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” (art. 183, co. 1, lett. b-quater);
  • sono qualificati come rifiuti speciali “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” (art. 184, co. 3, lett. b).

Gli Allegati del T.U.A.

Per ciò che concerne gli Allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 citati dall’art. 183, co. 1, lett. b-ter, punto 1:

  • l’Allegato L-quater contiene l’elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2), ovvero le tipologie di rifiuti classificabili come urbani, con esclusione di quelli provenienti da attività di impresa agricola ex art. 2135 c.c.;
  • l’Allegato L-quinquies contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2), ovvero 29 categorie di attività che producono rifiuti urbani; con esclusione di quelli provenienti da attività di impresa agricola ex art. 2135 c.c. . Inoltre, per le attività non elencate, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

 

Conferimento rifiuti presso i centri di raccolta

Tramite il D.M. 8 aprile 2008 il Ministero dell’Ambiente ha definito i requisiti tecnici a cui i centri di raccolta comunale devono conformarsi unitamente all’elencazione delle tipologie di rifiuti conferibili. All’iniziale catalogazione di 32 tipologie di rifiuti, identificati tramite Codice CER 15 e 20, il decreto è stato arricchito nel 2009 con altre 13 tipologie di rifiuti.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2020 ha poi ampliato ulteriormente tali tipologie inserendone ulteriori tre.

I “considerando” della Direttiva UE 2018/851

Analizzando i “considerando” inseriti nella Direttiva UE 2018/851 viene sottolineata la necessità di precisare la portata applicativa di determinati concetti tra cui rileva proprio quello dei “rifiuti da costruzione e demolizione”.

Per il soddisfacimento degli obbiettivi premenzionati, viene precisato che “i rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici.

Rifiuti urbani e non

Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere”.

Altresì, viene indicato come gli Stati comunitari debbano provvedere “a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.

Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06 ” dell’elenco dei rifiuti della Decisione 2014/955/UE, con l’ulteriore precisazione che “i rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco”.

Rifiuti da costruzione e demolizione

Il Considerando (11) di tale Direttiva risulta ancora più importante laddove si indica che “Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare.

I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018”, ovvero inseriti nella categoria dei “rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)”.

Analisi comparata delle normative su rifiuti da costruzione e demolizione

Illustrate le premesse normative di cui sopra, si possono ricavare le seguenti considerazioni:

  1. è indubbio che i “rifiuti da costruzione e demolizione” siano rifiuti speciali (art. 184, co. 3, lett. b);
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata proveniente da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all’Allegato L-quater per le attività elencate nell’Allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 sono qualificati come urbani;
  3. sono esclusi dai rifiuti urbani “i rifiuti da costruzione e demolizione” (art. 183, co. 1, lett. b-sexies);
  4. il D.M. 8 aprile 2008, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 116/2020, indica tra i rifiuti conferibili nei centri di raccolta alcune categorie di rifiuti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione (EER 17 01 07 e EER 17 09 04); nonché altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 20 01 99) e altri rifiuti indifferenziati (EER 20 03 01);
  5. per la Direttiva UE 2018/851, i rifiuti urbani possono essere sia quelli domestici che quelli provenienti da altre fonti che, per natura e composizione, siano simili ai rifiuti domestici, escludendo i rifiuti da costruzione e demolizione e alcune voci della categoria 20 (rifiuti urbani – domestici e assimilabili da attività commerciali e industriali, da istituzioni nonché da raccolta differenziata) dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla Decisione 2014/955/UE (20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06.

La Circolare Min. Ambiente n.10249 e i rifiuti “fai da te”

I rifiuti da costruzione e demolizione sono stati infine oggetto di una nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente riguardante la produzione di tali rifiuti nell’ambito domestico.

Partendo dalla premessa che i rifiuti urbani così come definiti dalla nuova formulazione dell’art. 183, co. 1, lett. b-sexies) D.Lgs. n. 152/2006 non includano, tra le altre tipologie di rifiuti, “i rifiuti da costruzione e demolizione”, viene specificato che tali rifiuti “si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa”.

L’interpretazione fornita dal Ministero dell’Ambiente comporta che i rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da utenze domestiche ed in piccole quantità, seppur inseriti nell’alveo del capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti, possano essere conferiti ai centri di raccolti comunali; questo nell’ambito del servizio pubblico e nel rispetto della finalità delle operazioni di “preparazione per il riutilizzo”.

Per tali motivi, i rifiuti de quo derivanti da produzioni domestiche “fai da te” possono essere gestiti come rifiuti urbani e conferiti presso i centri di raccolta comunali in armonia con quanto disposto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. inerente la raccolta urbana differenziata.

Per maggiori informazioni sulla Circolare citata, consulta il nostro approfondimento: Rifiuti da costruzione/demolizione da utenze domestiche, chiarimenti su gestione e smaltimento.

Considerazioni finali

Alla luce dell’interpretazione delle disposizioni normative, fornita sulla base del testo della stessa Direttiva UE 2018/851, il discrimine ai fini della corretta qualificazione della tipologia di rifiuti da costruzione e demolizione viene riferito all’ambito di provenienza degli stessi (attività d’impresa o produzione privata).

Conferimento nei centri di raccolta

Ciò non va ad incidere sulla disciplina prevista dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. inerente il conferimento dei rifiuti edili ai centri (inter)comunali di raccolta, poiché le modifiche apportate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2020 al D.M. 8 aprile 2008 hanno in realtà aggiunto tre categorie di rifiuti conferibili ai centri di raccolta.

Da ciò si ricava che − mentre in ambito produttivo aziendale si deve applicare la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività d’impresa edile ai sensi dell’art. 184, co. 3, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006 − in caso di produzione di modiche quantità di tali rifiuti derivanti da attività domestiche “fai da te” i rifiuti sono trattati alla stregua di rifiuti urbani. Come tali possono quindi essere destinati ai centri di raccolta (inter)comunali direttamente al proprietario/conduttore dell’immobile utilizzato quale abitazione privata.

Tale soluzione è pienamente in armonia con i dettami della Direttiva UE 2018/851; laddove il legislatore europeo, pur includendo i rifiuti da costruzione e demolizione nel capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti (e cioè nei rifiuti di costruzione e demolizione), qualora siano prodotti in ambito domestico in modiche quantità ne consente la destinazione ai centri di raccolta per garantire le operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Le diverse tipologie di rifiuti

Le tipologie di rifiuti quivi in esame, conferibili ai centri di raccolta (inter)comunali, sono quelle ricomprese nell’Allegato I, punto 4 del D.M. 8 aprile 2008, ovvero:

  1. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – Codice EER 17.01.07;
  2. Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – Codice EER 17 09 04;
  3. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 20 01 99) e altri rifiuti indifferenziati (EER 20 03 01).

Ovviamente, le attività “fai da te” di livello domestico non comprendono i casi di interventi edili da parte di imprese artigianali regolarmente iscritte all’Albo Gestori Ambientali.

Trasporto rifiuti da costruzione o demolizione

Per quanto riguarda infine le modalità di trasporto di tali rifiuti e la relativa documentazione allegata, sarà possibile avvalersi del semplice Documento di Trasporto (DDT) anziché del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Bisogna però tener presente che in caso di produzione di rifiuti da costruzione e demolizione da parte di imprese artigiane presso abitazioni civili, tali rifiuti rimangano classificati come rifiuti speciali derivanti da manutenzioni edili.

Ciò comporta la conseguente applicazione dell’art. 193, co. 19 del D.Lgs. n. 152/2006; nella misura in cui i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili in quantitativi limitati non necessitano previsione di deposito dei rifiuti presso l’unità abitativa ove si svolgono i lavori e possono essere trasportati anche con DDT in alternativa al FIR.

Alessandro Zuco

Avvocato specializzato in diritto ambientale e sicurezza sul lavoro - autore per la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.