Aggiornamento fascicoli di registrazione dei chemicals: nuovi termini temporali

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La Commissione con Regolamento n.2020/1435 (in vigore l’11/12/2020) ridefinisce i termini temporali che si applicano all’aggiornamento dei fascicoli di registrazione delle sostanze chimiche ai sensi del REACH (Reg. n.1907/2006) in seguito a una modifica dei suoi allegati.
L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (REACH) n. 1907/2006 impone infatti ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Ora questi termini temporali vengono aggiornati ed il loro rispetto è importante per garantire che i fascicoli di registrazione rispecchino in ogni momento la situazione effettiva, in modo che l’Agenzia e gli Stati membri possano poi valutare i fascicoli e le sostanze in modo efficiente e che le indicazioni sull’uso sicuro si basino su dati aggiornati e affidabili.

Termini di aggiornamento fascicoli REACH: i termini del Regolamento n.2020/1435

I nuovi termini previsti dalla Commissione e richiamati nei considerando sono:
un termine di tre mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII o VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio.
Termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi, come quelli che richiedono la generazione di dati sulla base di una proposta di sperimentazione o di modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro.

• Qualora un membro di una trasmissione comune non possa effettuare uno specifico aggiornamento finché il dichiarante capofila non abbia aggiornato per la prima volta la registrazione, il membro in questione dovrebbe disporre di nove mesi per l’aggiornamento di una relazione sulla sicurezza chimica e di tre mesi per qualsiasi altro aggiornamento, a decorrere dalla data in cui l’Agenzia conferma la completezza della dichiarazione aggiornata dal dichiarante capofila.

Termini di aggiornamento fascicoli REACH: cosa sono e a cosa si applicano?

Tali termini vanno intesi come “limiti massimi” spiega la Commissione e dovrebbero applicarsi soltanto all’obbligo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006: i dichiaranti dovrebbero fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato: il superamento del termine porterebbe automaticamente a concludere che nell’aggiornamento della registrazione si è verificato un indebito ritardo: è dunque opportuno non stabilire un termine per l’aggiornamento determinato dalla variazione verso una fascia di tonnellaggio inferiore, dato che tale modifica può avere carattere temporaneo e non avrebbe conseguenze negative per la protezione della salute umana e dell’ambiente.

I termini, e non ad altri obblighi di aggiornamento, conclude la Commissione

Regolamento REACH: quali informazioni devono essere dichiarate?

In base all’art. 22 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 “Altri obblighi del dichiarante”, dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e a presentarla all’Agenzia, di propria iniziativa,
nei seguenti casi:
a) eventuali modifiche del proprio stato giuridico (fabbricante, importatore o produttore di articoli) o identità (nome o indirizzo);
b) eventuali modifiche della composizione della sostanza, come indicato nell’allegato VI, punto 2;
c) variazioni significative dei quantitativi annuali o totali da lui fabbricati o importati o dei quantitativi di sostanze presenti negli articoli da lui prodotti o importati se ciò comporta una modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa la cessazione della fabbricazione o dell’importazione;
d) nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati di cui all’allegato VI, punto 3.7, per i quali la sostanza è fabbricata o importata;
e) nuove informazioni sui rischi che la sostanza presenta per la salute umana e/o per l’ambiente di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza e che comportano modifiche della scheda di dati di sicurezza o della relazione sulla sicurezza chimica;
f) eventuali modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;
g) eventuali aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o dell’allegato VI, punto 5;
h) il dichiarante individua la necessità di effettuare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X, nel qual caso viene elaborata una proposta di sperimentazione;
i) modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione.

L’Agenzia comunica tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro interessato.

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Redazione InSic

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