I rischi del BPA ed i lavoratori esposti
Tutto parte da un fascicolo presentato dalla Francia nel maggio 2014 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche: l’obiettivo era ottenere una restrizione all’immissione sul mercato di BPA nella carta termica in una concentrazione, in peso, pari o superiore allo 0,02 %; si riscontrava un rischio per i lavoratori (soprattutto i cassieri), i feti di lavoratrici in stato di gravidanza e i consumatori esposti al bisfenolo A (BPA) quando maneggiano carta termica per ricevute.
La carta termica è composta da una carta di base con almeno un rivestimento che può contenere BPA. Quando è esposto al calore, il rivestimento cambia colore e rivela i caratteri stampati.
La Francia ha basato la propria valutazione del pericolo relativo al BPA sugli effetti di tale sostanza su vari endpoint rilevanti per la salute umana (il sistema riproduttivo femminile, il cervello e il comportamento, la ghiandola mammaria, il metabolismo e l’obesità). Gli effetti sulla ghiandola mammaria sono stati considerati l’endpoint più critico, prevalente rispetto agli altri, e sono stati utilizzati per calcolare il livello derivato senza effetto (DNEL).
Sono quindi seguite le consultazioni fra ECHA e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che si è espressa con un parere oggetto di valutazione del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea, il quale ha ritenuto che gli studi critici selezionati dalla Francia per calcolare il DNEL non consentissero di quantificare la relazione dose-risposta e mostrassero incertezze. Ai fini del calcolo di un DNEL orale il RAC ha pertanto selezionato gli effetti sui reni e, visto che dai dati disponibili emergeva che tali effetti provocati dal BPA non sono quelli più critici, ha applicato un ulteriore fattore di valutazione di 6 per tener conto degli effetti sul sistema riproduttivo femminile, sul cervello e sul comportamento, sulla ghiandola mammaria, sul metabolismo e sull’obesità e sul sistema immunitario nell’ambito della valutazione globale del pericolo.
La restrizione
Dato che la proposta di restrizione riguarda l‘esposizione per via dermica dovuta alla manipolazione di carta termica, è stato anche calcolato un DNEL relativo all’esposizione per via dermica per i lavoratori e la popolazione in generale. Per quanto riguarda l’esposizione, il RAC ha riveduto e approfondito la valutazione, integrandola con nuove informazioni relative al biomonitoraggio dell’esposizione dei cassieri al BPA. Grazie all’applicazione di questa metodologia, il RAC ha concluso che il rischio per i consumatori è adeguatamente controllato ma ha confermato il rischio per i lavoratori.
Il 5 giugno 2015 il RAC ha adottato il suo parere, concludendo che la restrizione proposta è la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli.
I tempi della restrizione e le possibili sostituzioni del bisfenolo A
Il 29 gennaio 2016 l’Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC comitato per l’analisi socioeconomica (consultato per analizzare le ripercussioni economiche della restrizione ed ha concluso che esiste un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori che manipolano carta termica contenente BPA in una concentrazione, in peso, pari o superiore allo 0,02 %. A riguardo la Commissione ha ritenuto che la restrizione proposta permetterebbe di evitare i rischi individuati senza imporre un onere significativo all’industria, alla catena di approvvigionamento o ai consumatori
L’applicazione di tale restrizione dovrebbe essere differita per consentire all’industria di conformarvisi, in un periodo di 36 mesi, ritenuto ragionevole e sufficiente.
In merito eventualità propsettata dagli studi, di sostituire il BPA con il bisfenolo S (BPS), il RAC aveva però riconosciuto in quest’ultimo un profilo tossicologico simile al BPA e che potrebbe provocare analoghi effetti avversi per la salute; pertanto, secondo il RAC, l’Agenzia dovrebbe monitorare l’impiego del BPS nella carta termica e comunicare ulteriori informazioni alla Commissione per consentirle di valutare se una proposta volta alla restrizione del BPS a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 sia necessaria dato che, contrariamente al BPA, il rischio per la salute associato all’uso di BPS nella carta termica non è stato ancora valutato.
Per saperne di più su…Restrizioni
Le restrizioni sono uno strumento per proteggere la salute umana e l’ambiente da rischi inaccettabili rappresentati dalle sostanze chimiche. Le restrizioni possono limitare o proibire la produzione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza.
Una restrizione vale per qualsiasi sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo, comprese quelle esenti da registrazione. Può anche valere per le importazioni.
Uno Stato membro, o l’ECHA su richiesta della Commissione europea, possono proporre restrizioni, se ritengono che i rischi debbano essere affrontati a livello comunitario.
Chiunque può formulare osservazioni in merito alla proposta di restringere una sostanza. Maggiormente interessati possono essere le aziende, le organizzazioni che rappresentano l’industria o la società civile, singoli cittadini e autorità pubbliche. Sono gradite osservazioni provenienti dall’UE e oltre.
L’ECHA collabora con esperti degli Stati membri per fornire pareri scientifici su qualsiasi restrizione proposta che possa aiutare la Commissione europea, assieme agli Stati membri, a prendere la decisione finale.
Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A (Testo rilevante ai fini del SEE )
C/2016/7895
(GU L 337 del 13.12.2016)
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