Il regolamento di modifica entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta sulla GU L 116 del 5.5.2017) ma si applica a decorrere dal 1 dicembre 2018. Le modifiche sono contenute nell’allegato al Reg. 2017/776: quelle al punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) al punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1 giugno 2017 (vedi sotto) mentre, in deroga, le sostanze e le miscele possono, prima del 1 dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.
Gli argomenti del Regolamento di Modifica
La Commissione ricorda che la tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose.
Alla luce di alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove trasmesse all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), si è reso necessario procedere ad un adeguamento dell’allegato, aggiornando o abrogando la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
In particolare la Commissione sostiene l’introduzione di valori armonizzati di tossicità acuta (STA) (agevolerebbe l’armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione) nella penultima colonna della tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3; a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata: è dunque necessario modificare il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tuttavia, suggerice la Commissione, non sarà necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, e occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti.
Ricorda poi la Commissione che la tabella 3.2 dell’allegato VI del regolamento CLP che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sarà abrogata dal 1 giugno 2017: pertanto, i riferimenti alla tabella nelle parti 1 e 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data.
Allo stesso modo, anche i riferimenti (nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3) dell’allegato VI alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE andrebbero rimossi (sono infatti abrogate dal 1 giugno 2015) simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 con effetto a decorrere dal 1 giugno 2017, cioè dalla data stabilita all’articolo 61, paragrafo 4, del CLP prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2017
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
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