Comunicazioni gas fluorurati: il nuovo formato da trasmettere

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In GUUE (L 318 del 5.11.2014) è stato pubblicato il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (UE) del 30 ottobre 2014, che determina il nuovo formato e le modalità di trasmissione della Relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione di queste sostanze.

Tali comunicazioni erano previste ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogato dal recentissimo regolamento (UE) n. 517/2014, che pone il medesimo obbligo all’articolo 19.

A sua volta, il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (abrogando il precedente regolamento (CE) n. 1493/2007) detta il nuovo formato della Relazione sui gas serra da presentare attraverso uno strumento di comunicazione elettronico, basato sul formato stabilito nell’allegato al regolamento n. 1191/2014, che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea.

Riferimenti normativi
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014,
che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
GU L 318 del 5.11.2014

Redazione InSic

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