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Comunicazioni Gas fluorurati, nuovo regolamento UE (Reg. 2024/2195): chi riguarda e cosa comunicare

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Continua l’aggiornamento della normativa europea in materia di gas fluorurati: in Gazzetta arriva il Regolamento 2024/2195 del 4 settembre 2024 il formato delle comunicazioni sui gas fluorurati; abroga la normativa precedente ferma al 2014.

L’aggiornamento era inevitabile con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE sui gas fluorurati (Regolamento F-Gas, 2024/573) e segue il Regolamento sull’etichettatura di apparecchi e prodotti contenenti i gas in gazzetta UE di ieri.

  • Cosa prevede il nuovo Regolamento UE sulle comunicazioni per gas fluorurati?

Regolamento 2024/2195: comunicazioni gas fluorurati, i nuovi formati

L’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra: per questa ragione era necessario un aggiornamento che tenesse conto anche dell’evoluzione della materia.

Nell’Allegato al Regolamento si riportano le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate ed il nuovo formato per le suddette comunicazioni.

Ma quali sono queste comunicazioni?

La comunicazioni F-gas secondo il Regolamento Gas fluorurati

L’articolo 26 del Regolamento F-Gas rientra fra gli obblighi di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni dei gas fluorurati. Detta quindi scadenze temporali specifiche nei prossimi anni (e poi anno dopo anno) per produttori, importatori ed esportatori di gas.

Le comunicazioni vanno indirizzate alla Commissione e sono effettuate tramite il portale F-Gas.

Riguardano i dati indicati nell’allegato IX del Regolamento, distinti per produttore, importatore, esportatore ed impresa.

Vediamo cosa comunicare ed entro quale data.

ScadenzaSoggetto obbligatoComunicazioni
Entro il 31 marzo 2024produttore, importatore o esportatorela comunicazione «Nulla».
Entro il 31 marzo 2025impresa-le comunicazioni di quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell’anno civile

-le comunicazioni di “distruzione” di quantitativi  di idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente nel corso dell’anno civile

-immissione di 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell’anno civile;

-la ricezione di quantitativi di idrofluorocarburi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile rigenerazione di quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto; 

-immissione di apparecchiature precaricate di cui all’articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi;
Entro il 31 marzo 2025produttore, importatore o esportatore– immissione di idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;

-l’immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente: l’impresa provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione da da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas ed accreditato  
Entro il 30 aprile 2025produttore, importatore o esportatore– immissione sul mercato di apparecchiature precaricate contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature. Richiesta  una relazione di verifica rilasciata a norma dell’articolo 19, paragrafo 3.
Entro il 30 aprile 2025Impresa-l’immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente. Richiesta una verifica della veridicità della sua comunicazione da un organismo di controllo indipendente, registrato nel portale F-Gas ed accreditato

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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