In questo approfondimento riportiamo il testo consolidato (al 1/10/2022) della DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le ultime modifiche intervenute a livello europeo sugli allegati III e IV sulle esenzioni alle restrizioni all’uso delle sostanze pericolose in specifiche apparecchiature e dispositivi medicali.
- Ultima modifica: Decreto 14 luglio 2023 – Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo
Nell'articolo
DIRETTIVA 2011/65/UE – ROHS
La DIRETTIVA 2011/65/UE istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
- La Direttiva è attuata in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (leggi il nostro approfondimento sulle modifiche nazionale al Dm 27/14) per adeguarlo alle evoluzioni della Direttiva
- Il Decreto 27/14 è stato modificato dal D.Lgs. correttivo n. 42/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 (che apporta modifica la direttiva 2011/65/UE): leggi il nostro approfondimento per tutte le modifiche nazionali apportate al Decreto 42/2020.
RoHS è un acronimo dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive.
Indica la Direttiva 2011/65 sulla restrizione dalle sostanze pericolose nelle AEE.
Cosa si intende per apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Per «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.
A quali AEE si applica la Direttiva europea 2011/65?
La Direttiva si applica alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I.
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
Quali sono gli obblighi della Direttiva 2011/65/UE
Gli Stati membri devono verificare (art.4) che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. Nei materiali omogenei è invece tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II.
Queste sono le sostanze contenute nell’Allegato II con le concentrazioni massime
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
Le esenzioni alle restrizioni
la Commissione, mediante singoli atti delegati può includere materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV.
- L’Allegato III contiene le restrizioni (deroghe) alle restrizioni delle sostanze pericolose nelle AEE;
- L’Allegato IV fa riferimento alle restrizioni alle sostanze pericolose nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e controllo).
L’inclusione negli Allegati III e IV non deve indebolire la protezione della salute umana e dell’ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e deve soddisfare le seguenti condizioni:
- li elimina o sostituisce mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile,
- l’affidabilità dei sostituti non è garantita,
- gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.
Le misure adottate hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell’allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I. I periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati.
Modifiche alla Direttiva ROHS 2011/65
In questa sezione seguiamo le principali modifiche alle Direttiva 2011/65 ROHS, poi recepite nel nostro ordinamento con specifici atti di adeguamento.
La direttiva 2017/2102
Uno dei principali atti di modifica alla Direttiva 2011/65 è la Direttiva n.2102/2017 recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs 12 marzo 2020, n. 42.
La Direttiva modifica la direttiva “madre”, la 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione.
Inoltre, introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.
Direttiva 2017/2102: le modifiche alla Direttiva ROHS
In particolare, la Direttiva 2017/2102
- ha escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE alcune categorie di prodotti di nicchia (ad esempio, le canne degli organi in lega di piombo, macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna), in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l’ambiente o la salute e causerebbe problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva;
- Ha escluso le dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE;
- ha rimosso il divieto (che è scattato in vigore dal 22 luglio 2019) di effettuare operazioni di prima immissione sul mercato e le operazioni sul mercato secondario delle AEE non conformi (perché non rientravano nell’ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE e che non risulterebbero conformi alla direttiva 2011/65/UE.
Modifiche Allegato IV della Direttiva 2011/65/UE – aggiornamenti delle esenzioni dalle restrizioni all’uso di stanze chimiche nelle AEE
Nel 2022 si sono susseguiti diversi aggiornamenti della Direttiva.
Direttiva 1631/2022 e 1632/2022: uso del piombo– modifiche Allegato IV
Le modifiche previste dalle Direttive 1631/2022 e Dir. n.1632/2022 del 12 maggio 2022 (in Gazzetta UE L 245 del 22 settembre 2022) saranno operative entro il 28 febbraio 2023:
- Direttiva Unione Europea 12 maggio 2022, n. 1631 modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche. Scade il 30 giugno 2027;
- Direttiva Unione Europea 12 maggio 2022, n. 1632 modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini. Scade il 30 giugno 2027.
Modifiche Allegato III alla Direttiva 2011/65
Sulla Gazzetta L 43 del 24 febbraio 2022 sono state pubblicate diverse direttive che hanno modificato, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della Direttiva.
PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA ROHS | ESENZIONE PREVISTA |
---|---|
Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 approvato con DECRETO 14 luglio 2023 | esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/274 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/275 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/276 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/277 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/278 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/279 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/280 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/281 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/282 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/283 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/284 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/287 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | ‘esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali |
Per approfondire in materia di sostanze chimiche
Abc degli agenti chimici. Detenzione e impiego
Matteucci Daniela
Manualistica per i lavoratori
Edizione: ottobre 2021
Pagine: 96
Formato: 115×165 mm
La valutazione del rischio chimico
D’Orsi Fulvio, Guerriero Giacomo, Pietrantonio Eva
Libro
Edizione: settembre 2015 (V ed.)
Pagine: 656
Formato: 150×210 mm
La Valutazione del Rischio Chimico
Metodologie e strumenti operativi
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
ESEMPI APPLICATIVI CON UTILIZZO DI UN SOFTWARE PROFESSIONALE
8 Crediti Formativi (CFP) CNI
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore