Il decreto contiene le disposizioni per la partecipazione al sistema di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e riguarda (articolo 1) emissioni provenienti dalle attività indicate all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all’allegato II.
Restano esclusi (articolo 2) gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, rifiuti urbani;rifiuti pericolosi; rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.
I gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW sono quindi tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE di prossima istituzione (i cui compiti sono dettagliatamente individuati all’articolo 4), una apposita Comunicazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Tale comunicazione viene poi rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell’impianto.
Il decreto, dopo aver dettagliato i compiti dell’Autorità nazionale competente (il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE) nell’articolo 4, individua le disposizioni in materia di assegnazione delle quote di emissione per il settore del Trasporto aereo (art 5-11), degli Impianti fissi (art. 12-27) e le disposizioni applicabili sia al trasporto aereo che agli impianti fissi (art. 28-38).
Nelle disposizioni transitorie spicca, all’articolo 42 l’istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra, in conformità a quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE e dell’articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e della decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
L’ISPRA sarà responsabile della realizzazione, della gestione e dell’archiviazione dei dati dell’Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità, mentre il Ministero dell’Ambiente approverà l’aggiornamento annuale dell’Inventario e la sua trasmissione agli organismi della Convenzione – quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
Il decreto entra in vigore dal 5 aprile e abroga il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ad eccezione dell’allegato A che e’ abrogato a partire dal 1° maggio 2013. Inoltre, fino alla data di istituzione del Comitato citato all’articolo 4, resta in attività il comitato di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, che dovrà svolgere i compiti individuati all’articolo 4 dal nuovo decreto, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
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