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L’Accordo europeo sull’offshore
“Abbiamo bisogno di standard più importanti quando si tratta di gestione del rischio. Siamo convinti che le regole che stiamo approvando ora possano diventare un modello a livello internazionale”, ha detto Ivo Belet (PPE, BE), relatore del provvedimento che è stato adottato oggi con 572 voti favorevoli a 103, con 13 astenuti. Il testo riflette l’accordo raggiunto con il Consiglio.Tutti gli operatori dovranno garantire accesso a “risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi e limitare le conseguenze di tali incidenti”. Nessuna licenza sarà concessa salvo che il richiedente abbia fornito la prova che ha adottato o adotterà “misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare”.
Relazione sui grandi rischi
Le società di perforazione saranno tenute a presentare alle autorità nazionali, prima che le operazioni inizino, una relazione speciale che descrive l’installazione della perforazione, i principali potenziali pericoli e gli accordi speciali a tutela dei lavoratori.
Piani di emergenze
Le aziende dovranno inoltre fornire un piano di emergenza a uso interno, con una descrizione completa delle attrezzature e delle risorse disponibili, le azioni da adottare in caso d’incidente e tutte le disposizioni già adottate per limitare i rischi e garantire il preallarme alle autorità.
Allo stesso tempo, gli Stati membri dovranno preparare i piani di emergenza esterni, che devono includere tutti gli impianti di perforazione offshore sotto la loro giurisdizione. In questi piani, si dovrà specificare il ruolo e gli obblighi finanziari delle società di perforazione, nonché il ruolo delle autorità competenti e delle squadre di emergenza.
Applicazione e recepimento
Gli stati che non hanno operazioni petrolifere in mare aperto sotto la loro giurisdizione, mentre i paesi senza sbocco sul mare e con aziende registrate nel loro territorio dovranno applicare solo un numero limitato di disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri avranno due anni per introdurre la direttiva nella legislazione nazionale, mentre per gli impianti già esistenti, il termine di recepimento è di cinque anniUna squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore