Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l’11 settembre 1998.
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 27 febbraio), ma sarà applicabile dal 1°maggio 2019.
Le modifiche introdotte dal Regolamento Delegato UE 2019/330
Il Regolamento Delegato UE 2019/330 modifica le parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 con riferimento all’impiego delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron (rientranti nella categoria d’uso «pesticidi»), vietato nell’Unione attraverso regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ugualmente è vietato che l’uso del maneb e della sostanza attiva fipronil (sempre nella categoria d’uso «pesticidi») in quanto scaduta domanda di rinnovo dell’approvazione (priva di fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo).Ulteriori modifiche riguardano il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta aggiunte (dal Regolamento Delegato UE 2019/330) all’elenco di cui alla parte 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, mentre sono eliminati il carbofurano e il triclorfon dall’elenco di cui alla parte 2 (e apportata modifica alla parte 1).
Siccome la Conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha incluso i composti di tributilstagno nell’allegato III della Convenzione, questi composti sono stati iscritti nell’allegato III nella categoria d’uso «industriale», alla procedura PIC: questa modifica ha portato all’inserimento dei composti di tributilstagno nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 parti 1 e 3.
Inoltre, il Regolamento Delegato UE 2019/330 aggiunge alla parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 le paraffine clorurate a catena corta, sostanze che sono già elencate nella parte B dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell’Allegato A della Convenzione.
Ulteriori modifiche riguardano, infine, l’inserimento nelle voci di cui alla parte 2 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 % in forza anche delle modifiche attuate dal regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/330 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2018
che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(GU L 59 del 27.2.2019)
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