In Gazzetta ufficiale europea arriva il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2174 DELLA COMMISSIONE che regola il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Il Regolamento è un atto necessario anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui gas fluorurati (REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 7 febbraio 2024). Quindi, entrerà in vigore contestualmente al nuovo Regolamento, a decorrere quindi dal 1° Gennaio 2025.
- Quali sono le novità per le etichette?
Nell'articolo
Etichettatura per apparecchiature contenenti gas fluorurati: un aggiornamento necessario
L’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/573, che ha modificato alcune norme sull’etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, ha contestualmente imposto un’abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
Le modifiche all’etichettatura di prodotti e apparecchiatura hanno riguardato
- il testo delle informazioni da riportare sulle etichette
- l’impostazione grafica;
- la posizione delle etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità, tenendo conto dei vincoli di spazio in determinati tipi di prodotti.
Spiega l’UE che ciò vale in particolare per l’etichettatura di contenitori quali fusti, bombole e cisterne stradali e ferroviarie.
Le novità dell’etichettatura dei prodotti contenenti gas fluorurati
In base al Regolamento 2024/2174 sull’etichettatura, le informazioni da riportare sulle etichette (coerentemente con il regolamento (UE) 2024/573) dovrebbero essere indicate nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Non solo: per i prodotti di piccole dimensioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere da f) a h), del regolamento (UE) 2024/573, occorre prevedere modi praticabili di trasmettere agli utilizzatori le informazioni necessarie, anche tramite link leggibili da dispositivi elettronici che diano accesso alle informazioni .
Si sono poi gli obblighi specifici di etichettatura stabiliti dalla direttiva 2001/83/CE e dai regolamenti n. 726/2004, 2019/6 e (UE) 2017/745 per i prodotti e le apparecchiature per usi medici che rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione: necessario in questo caso, secondo la Commissione, occorre prevedere metodi supplementari per presentare agli utilizzatori le informazioni necessarie riguardo a tali prodotti e apparecchiature.
Regolamento 2024/2174 sull’etichettatura gas fluorurati
Il Regolamento all’articolo 1 definisce subito il Formato delle etichette: le informazioni devono risaltare in modo nitido sullo sfondo dell’etichetta con una dimensione e una spaziatura che le rendono leggibili chiaramente. L’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da essere leggibili in normali condizioni di funzionamento.
Devono riportare la dicitura seguente: «contiene gas fluorurati a effetto serra».
Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra, se necessarie, sono espresse in chilogrammi o grammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.
Si veda diffusamente nell’articolo le previsioni specifiche per classe di prodotto o etichettatura.
Regolamento Gas fluroruati: i prodotti e le attrezzature da etichettare ed in deroga
I principali riferimenti all’etichettatura di prodotti e apparecchi contenenti gas fluorurati sono previsti all’Articolo 12 del Regolamento 2024/573.
L’articolo indica quali prodotti ed etichettature vanno etichettati
- apparecchiature di refrigerazione;
- apparecchiature di condizionamento;
- pompe di calore;
- apparecchiature di protezione antincendio;
- commutatori elettrici;
- generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati;
- tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
- solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; oppure
- cicli Rankine a fluido organico.
Il punto 2 dell’articolo fa poi riferimento a quei prodotti o apparecchiature ammessi alla deroga (prevista all’art.11 comma 5) per un massimo quattro anni al fine di consentire l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell’allegato IV.
Questi prodotti/apparecchi vanno etichettati come tali specificando la data di scadenza della deroga, e includendo un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.
Le indicazioni essenziali di prodotti e apparecchiature da etichettare
Il punto 3 dell’articolo 12 invece, riporta le indicazioni dell’etichetta
- l’indicazione necessaria del contenuto a gas fluorurato (o che il suo funzionamento dipende dal gas)
- la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
- la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
Ci sono poi indicazioni seguenti, se del caso:
- l’essere contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
- comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
Necessario poi una rietichettatura laddove i prodotti o le apparecchiature siano stati riadattati e i gas fluorurati a effetto serra siano stati modificati.
La posizione dell’etichettatura per gas fluorurati
Il punto 4 dell’articolo 12 del Regolamento Gas fluorurati indica anche la posizione dell’etichetta
- vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; oppure
- sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.
A partire dal punto 5 dell’articolo 12 si forniscono indicazioni più specifiche per
- le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra (comma 6 art. 12)
- contenitori dei gas fluorurati a effetto serra
- rigenerati o riciclati elencati negli allegati I e II (comma 7 art.12).
- immessi sul mercato, resi disponibili o forniti per la distruzione (comma 8 art.12);
- destinati all’esportazione diretta
- per uso in materiale militare
- per incisione di materiale semiconduttore o per pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori
- per uso come materia prima
- per produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici
Le informazioni sui gas fluorurati previsti nei paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d’uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II con GWP pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione usata a fini di pubblicità.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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