Fibre d’amianto, modifiche al Regolamento REACH per il crisotilo

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In Gazzetta ufficiale europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2016/1005 di modifica del Regolamento REACH (Reg. n.1907/2006) sulla per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo) con un divieto di fabbricazione e immissione sul mercato di fibre, articoli e miscele che li contengono ed una deroga fino al 2025 per alcuni stabilimenti dove sono ancora in uso i diaframmi contenenti crisotilo (si tratta di impianti di elettrolisi in funzione).

Le modifiche interessano la voce 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 , che vieta la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle fibre d’amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte. Gli stati potevano concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti.
La deroga poteva essere applicata anche all’immissione sul mercato di fibre di crisotilo da utilizzare nella fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi e all’uso di fibre di crisotilo per tali scopi. Poi nel 2003 la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea di preparare un fascicolo conforme all’allegato XV a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento REACH al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo. Nel 2014 l’Agenzia ha prodotto il fascicolo (oggetto di successiva consultazione pubblica)e nel 2015 ha proposto di modificare le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato e per l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un’applicazione migliori.
Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania.

La voce 6 modificata
In base alla voce 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che fa riferimento proprio a questi impianti:

“La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, se l’uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all’uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.
Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione”.


Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (UE) 2016/1005 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2016
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo)
GU L 165 del 23.6.2016.

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Redazione InSic

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