Gas fluorurati

Gas fluorurati: approvato il decreto sulle sanzioni

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Supera l’esame definitivo del Governo, il decreto legislativo (di prossima pubblicazione) che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo ha superato il vaglio del Governo, che lo ha approvato durante il Consiglio dei Ministri di giovedì 21 novembre 2019 e prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 recepito in Italia dal D.P.R. n.146/2018


Quest’anno è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n.146 (in vigore il 24 gennaio 2019) che contiene il Regolamento di esecuzione della disciplina europea contenuta nel regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
Il DPR disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese e ha l’obiettivo di:
• disciplinare il registro FGAS telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
• disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Inoltre, con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019 della Direzione generale per il clima e l’energia del Ministero dell’Ambiente, sono stati definiti gli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 se dai relativi regolamenti europei di esecuzione (2015/2067 e 2015/2066).

Entro novembre i diritti di segreteria annuali per la Banca Dati FGAS


L’articolo 16 del DPR 146/2018 stabilisce che per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 devono versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.
Le imprese certificate pagano 21,00 €, a prescindere dal numero di persone certificate che impiegano.
Nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione o di operatori che si avvalgono di proprio personale certificato, l’importo è di 13,00 € per ogni persona certificata che le imprese impiegano.

Maggiori info sulla pagina dedicata nel sito del Ministero dell’Ambiente

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Redazione InSic

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